Art. 17 
 
Anticipazione di liquidita' per pagamento  dei  debiti  del  servizio
sanitario regionale, in attuazione dell'art. 1, commi da 849  a  858,
                          della l. 145/2018 
 
  1. La Regione, con le modalita' stabilite con  deliberazione  della
Giunta regionale, e' autorizzata a stipulare, per conto delle aziende
e degli enti del servizio sanitario  regionale  (SSR)  che  ne  hanno
fatto  richiesta,  una  anticipazione  di  liquidita'  pari  ad  euro
82.287.149,38, ai sensi dell'art. 1, commi da 849 a 858  della  legge
30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio  di  previsione  dello  Stato  per
l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019 -
2021). 
  2. L'anticipazione di liquidita' che  sara'  erogata  alla  Regione
dall'istituto finanziatore per l'importo  di  euro  82.287.149,38  e'
imputata alla Tipologia di entrata 200 «Accensione Prestiti  a  breve
termine»  del  Titolo  6  «Accensione  Prestiti»  del   bilancio   di
previsione 2019/2021, annualita' 2019. 
  3. All'onere di spesa relativo alla restituzione dell'anticipazione
di  cui  al  comma  1,  pari  ad  euro  82.287.149,38  si  fa  fronte
nell'ambito  degli  stanziamenti  della  Missione  13  «Tutela  della
salute», Programma 07 «Ulteriori spese in materia sanitaria»,  Titolo
4 «Rimborso  prestiti»  del  bilancio  di  previsione  2019  -  2021,
annualita' 2019. 
  4. Gli oneri finanziari connessi all'anticipazione di liquidita' di
cui al comma 1, da corrispondere all'ente finanziatore, sono  stimati
in euro 650.000,00, cui si  fa  fronte  con  gli  stanziamenti  della
Missione 13 «Tutela della salute», Programma 07 «Ulteriori  spese  in
materia  sanitaria»,  Titolo  1  «Spese  correnti»  del  bilancio  di
previsione 2019 - 2021, annualita' 2019.