Art. 17 Anticipazione di liquidita' per pagamento dei debiti del servizio sanitario regionale, in attuazione dell'art. 1, commi da 849 a 858, della l. 145/2018 1. La Regione, con le modalita' stabilite con deliberazione della Giunta regionale, e' autorizzata a stipulare, per conto delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale (SSR) che ne hanno fatto richiesta, una anticipazione di liquidita' pari ad euro 82.287.149,38, ai sensi dell'art. 1, commi da 849 a 858 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019 - 2021). 2. L'anticipazione di liquidita' che sara' erogata alla Regione dall'istituto finanziatore per l'importo di euro 82.287.149,38 e' imputata alla Tipologia di entrata 200 «Accensione Prestiti a breve termine» del Titolo 6 «Accensione Prestiti» del bilancio di previsione 2019/2021, annualita' 2019. 3. All'onere di spesa relativo alla restituzione dell'anticipazione di cui al comma 1, pari ad euro 82.287.149,38 si fa fronte nell'ambito degli stanziamenti della Missione 13 «Tutela della salute», Programma 07 «Ulteriori spese in materia sanitaria», Titolo 4 «Rimborso prestiti» del bilancio di previsione 2019 - 2021, annualita' 2019. 4. Gli oneri finanziari connessi all'anticipazione di liquidita' di cui al comma 1, da corrispondere all'ente finanziatore, sono stimati in euro 650.000,00, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 13 «Tutela della salute», Programma 07 «Ulteriori spese in materia sanitaria», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2019 - 2021, annualita' 2019.