Art. 2 Rideterminazione della misura degli assegni vitalizi 1. A decorrere dal 1° luglio 2019 la misura degli assegni vitalizi e delle relative quote agli aventi diritto, previsti e disciplinati dalle leggi regionali n. 38/1995 e n. 13/2003, e' rideterminata secondo il metodo di calcolo contributivo di cui alla presente legge. 2. In esito alla rideterminazione di cui al comma 1 la misura degli assegni vitalizi e delle relative quote agli aventi diritto non puo' in nessun caso superare quella prevista dalle leggi regionali n. 38/1995 e n. 13/2003, nella formulazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge. 3. La rideterminazione della misura degli assegni vitalizi e' effettuata moltiplicando il montante contributivo individuale, quantificato secondo le modalita' di cui all'art. 3, per il coefficiente di trasformazione di cui alla tabella A allegata alla presente legge, con riferimento all'eta' anagrafica alla data di decorrenza dell'assegno vitalizio. Nel caso di eta' anagrafica di percezione dell'assegno inferiore a quarantacinque anni si applicano i coefficienti previsti per l'eta' di quarantacinque anni. Nel caso di eta' anagrafica di percezione dell'assegno superiore a settantasette anni si applicano i coefficienti previsti per l'eta' di settantasette anni. Per gli anni di decorrenza dell'assegno antecedenti al 1976 si applicano i coefficienti previsti per il periodo 1976-1985, per i periodi successivi al 2018 si applicano i coefficienti di trasformazione applicati dall'INPS. 4. Le frazioni di anno sono valutate con un incremento pari al prodotto tra un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione dell'eta' immediatamente superiore e il coefficiente dell'eta' inferiore a quella del titolare dell'assegno vitalizio e il numero di mesi. 5. L'importo risultante dal calcolo effettuato ai sensi dei commi precedenti e' rivalutato annualmente sulla base dell'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo (FOI) fino alla data del 30 giugno 2019. 6. L'assegno vitalizio mensile spettante si ottiene dividendo per 12 l'importo annuo rivalutato. 7. La rideterminazione della misura delle quote di assegno vitalizio agli aventi diritto e' effettuata mediante applicazione della percentuale prevista dagli articoli 17 della legge regionale n. 38/1995 e 11 della legge regionale n. 13/2003 alla misura dell'assegno vitalizio rideterminata secondo il metodo di calcolo contributivo. 8. A decorrere dal 1° gennaio 2020 l'assegno vitalizio e le quote di assegno vitalizio sono rivalutate annualmente sulla base dell'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo (FOI).