Art. 2 
 
        Rideterminazione della misura degli assegni vitalizi 
 
  1. A decorrere dal 1° luglio 2019 la misura degli assegni  vitalizi
e delle relative quote agli aventi diritto, previsti  e  disciplinati
dalle leggi regionali n.  38/1995  e  n.  13/2003,  e'  rideterminata
secondo il metodo di calcolo contributivo di cui alla presente legge. 
  2. In esito alla rideterminazione di cui al comma 1 la misura degli
assegni vitalizi e delle relative quote agli aventi diritto non  puo'
in nessun caso superare quella  prevista  dalle  leggi  regionali  n.
38/1995 e n. 13/2003, nella formulazione vigente alla data di entrata
in vigore della presente legge. 
  3. La rideterminazione  della  misura  degli  assegni  vitalizi  e'
effettuata  moltiplicando  il  montante   contributivo   individuale,
quantificato  secondo  le  modalita'  di  cui  all'art.  3,  per   il
coefficiente di trasformazione di cui alla tabella  A  allegata  alla
presente legge, con riferimento  all'eta'  anagrafica  alla  data  di
decorrenza dell'assegno vitalizio. Nel caso  di  eta'  anagrafica  di
percezione dell'assegno inferiore a quarantacinque anni si  applicano
i coefficienti previsti per l'eta' di quarantacinque anni.  Nel  caso
di  eta'  anagrafica   di   percezione   dell'assegno   superiore   a
settantasette anni si applicano i coefficienti previsti per l'eta' di
settantasette  anni.  Per  gli  anni   di   decorrenza   dell'assegno
antecedenti al 1976 si  applicano  i  coefficienti  previsti  per  il
periodo 1976-1985, per i periodi successivi al 2018  si  applicano  i
coefficienti di trasformazione applicati dall'INPS. 
  4. Le frazioni di anno sono valutate  con  un  incremento  pari  al
prodotto tra un dodicesimo della differenza tra  il  coefficiente  di
trasformazione dell'eta' immediatamente superiore e  il  coefficiente
dell'eta' inferiore a quella del titolare dell'assegno vitalizio e il
numero di mesi. 
  5. L'importo risultante dal calcolo effettuato ai sensi  dei  commi
precedenti e' rivalutato annualmente sulla base dell'indice ISTAT  di
variazione dei prezzi al consumo (FOI) fino alla data del  30  giugno
2019. 
  6. L'assegno vitalizio mensile spettante si ottiene  dividendo  per
12 l'importo annuo rivalutato. 
  7.  La  rideterminazione  della  misura  delle  quote  di   assegno
vitalizio agli aventi diritto  e'  effettuata  mediante  applicazione
della percentuale prevista dagli articoli 17 della legge regionale n.
38/1995  e  11  della  legge  regionale  n.   13/2003   alla   misura
dell'assegno vitalizio rideterminata secondo  il  metodo  di  calcolo
contributivo. 
  8. A decorrere dal 1° gennaio 2020 l'assegno vitalizio e  le  quote
di  assegno  vitalizio  sono  rivalutate   annualmente   sulla   base
dell'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo (FOI).