Art. 10 Modifiche della legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13, «Norme in materia di pubblico spettacolo» 1. Nel comma 2-bis dell'art. 2 della legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13, e successive modifiche, dopo le parole: «l'autorizzazione acustica di cui», sono inserite le parole: «all'art. 11 ovvero all'allegato C, comma 2, lettera d), e». 2. Nel testo tedesco del comma 2-bis dell'art. 2 della legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13, e successive modifiche, le parole: «Die zertifizierte Meldung muss», sono sostituite dalle parole: «Die zertifizierte Meldung der Tätigkeitsaufnahme muss».