Art. 10 
 
Modifiche della legge provinciale 13 maggio 1992, n.  13,  «Norme  in
                   materia di pubblico spettacolo» 
 
  1. Nel comma 2-bis dell'art. 2 della legge  provinciale  13  maggio
1992,   n.   13,   e   successive   modifiche,   dopo   le    parole:
«l'autorizzazione  acustica  di  cui»,  sono  inserite   le   parole:
«all'art. 11 ovvero all'allegato C, comma 2, lettera d), e». 
  2. Nel testo tedesco  del  comma  2-bis  dell'art.  2  della  legge
provinciale 13 maggio 1992, n. 13, e successive modifiche, le parole:
«Die zertifizierte Meldung muss», sono sostituite dalle parole:  «Die
zertifizierte Meldung der Tätigkeitsaufnahme muss».