Art. 13 
 
Modifiche della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6,  «Ordinamento
                   del personale della Provincia» 
 
  1. La lettera b) del comma 6 dell'art. 4 della legge provinciale 19
maggio 2015, n. 6, e successive modifiche, e' cosi' sostituita: 
  «b) l'orario di lavoro, tenendo conto del principio  di  promozione
della conciliazione tra i tempi di vita e di  lavoro  dei  dipendenti
realizzata attraverso la modalita' del lavoro agile e  del  lavoro  a
tempo parziale, anche con modalita' pluriennali;». 
  2. Nel comma 1 dell'art. 11-bis della legge provinciale  19  maggio
2015, n. 6, e successive modifiche, sono soppresse le parole:  «della
maggiore anzianita' di servizio e». 
  3. Dopo il comma 2 dell'art.  11-bis  della  legge  provinciale  19
maggio 2015, n. 6, e successive modifiche, e'  inserito  il  seguente
comma: 
  «2-bis.  I  criteri  e  le  modalita'  per  l'assunzione  a   tempo
indeterminato del personale delle scuole di  infanzia  con  idoneita'
sono stabiliti dalla Giunta provinciale.». 
  4. Nel testo tedesco del  comma  3  dell'art.  11-bis  della  legge
provinciale 19 maggio 2015, n. 6, e successive modifiche, la  parola:
«Zusatzvoraussetzungen»,     e'     sostituita     dalla      parola:
«Zugangsvoraussetzungen». 
  5. Dopo il comma 3 dell'art.  11-bis  della  legge  provinciale  19
maggio 2015, n. 6, e successive modifiche, e'  aggiunto  il  seguente
comma: 
  «4. Nella graduatoria per il  profilo  professionale  collaboratore
pedagogico/collaboratrice pedagogica puo' essere  inserito  anche  il
personale con i seguenti titoli di studio o professionali: 
    a) un corso di laurea almeno triennale in scienze dell'educazione
e della formazione (L-19) oppure un titolo di  studio  equiparato  ai
sensi del decreto interministeriale 11 novembre 2011; 
    b) diploma di maturita' di una scuola secondaria di secondo grado
e formazione professionale almeno triennale per  educatore/educatrice
nel convitto e nel lavoro giovanile oppure  per  educatore/educatrice
per persone disabili; 
    c) titoli di studio o professionali che  costituiscono  requisiti
di accesso per il profilo professionale insegnante  della  scuola  di
infanzia.». 
  6. Il comma 1 dell'art. 44-bis della legge  provinciale  19  maggio
2015, n. 6, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: 
  «1. Ai sensi dell'art. 8 la dotazione  complessiva  dei  posti  del
personale  della  Provincia,  tenuto  conto  dei   provvedimenti   di
riduzione dei  posti  e  della  creazione  di  nuovi  posti  mediante
disposizioni di legge, e' nuovamente definita al 1° maggio 2019 nella
misura di 18.678 posti, al 1° settembre 2019 nella misura  di  18.729
posti e al 10 ottobre 2019 nella misura di 18.763 posti,  comprensiva
della dotazione del personale provinciale e delle scuole a  carattere
statale.». 
  7. Il primo periodo  del  comma  3  dell'art.  44-bis  della  legge
provinciale 19 maggio 2015, n. 6, e successive  modifiche,  e'  cosi'
sostituito: 
  «Il contingente di posti di cui al comma 1 comprende, dal 1° maggio
2019, quarantasei  nuovi  posti,  dal  1°  settembre  2019  ulteriori
cinquantuno nuovi posti e dal 1° ottobre 2019 ulteriori trentaquattro
nuovi posti.». 
  8. Alla copertura degli  oneri  derivanti  dal  presente  articolo,
quantificati in 330.000,00 euro per l'anno  2019,  1.320.000,00  euro
per l'anno 2020 e 1.320.000,00 euro annui a decorrere dall'anno 2021,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento  del
Fondo speciale «Fondo globale per far fronte ad  oneri  derivanti  da
nuovi provvedimenti legislativi» di parte  corrente  nell'ambito  del
programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2019-2021.