Art. 14 Modifiche della legge provinciale 22 gennaio 2001, n. 1, «Contrassegnazione di alimenti geneticamente non modificati». 1. Il comma 2 dell'art. 6 della legge provinciale 22 gennaio 2001, n. 1, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: «2. Per un determinato arco di tempo minimo che precede la produzione degli alimenti gli animali non possono essere alimentati con mangimi geneticamente modificati. Nell'allegato A sono riportati i periodi di tempo minimi prescritti per le varie specie animali.». 2. Nell'allegato A della legge provinciale 22 gennaio 2001, n. 1, la parola: «Periodo», e' sostituita dalle parole: «Periodo minimo» e le parole: «due settimane», sono sostituite dalle parole: «tre mesi».