Art. 14 
 
Modifiche  della  legge  provinciale   22   gennaio   2001,   n.   1,
  «Contrassegnazione di alimenti geneticamente non modificati». 
 
  1. Il comma 2 dell'art. 6 della legge provinciale 22 gennaio  2001,
n. 1, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: 
  «2. Per  un  determinato  arco  di  tempo  minimo  che  precede  la
produzione degli alimenti gli animali non possono  essere  alimentati
con mangimi geneticamente modificati. Nell'allegato A sono  riportati
i periodi di tempo minimi prescritti per le varie specie animali.». 
  2. Nell'allegato A della legge provinciale 22 gennaio 2001,  n.  1,
la parola: «Periodo», e' sostituita dalle parole: «Periodo minimo»  e
le parole: «due settimane», sono sostituite dalle parole: «tre mesi».