Art. 15 
 
Modifiche della legge provinciale 28 settembre 2009, n. 5, «Norme  in
                        materia di bonifica» 
 
  1. Il comma 2 dell'art. 24 della  legge  provinciale  28  settembre
2009, n. 5, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: 
  «2. La Giunta provinciale puo' concedere contributi ai consorzi  di
bonifica per le spese di gestione nonche' ai consorzi di bonifica  di
secondo  grado   per   l'attivita'   di   assistenza   e   consulenza
amministrativa, contabile e tecnica a favore dei consorzi associati e
per l'espletamento di compiti connessi al monitoraggio delle  risorse
irrigue a favore della Provincia ai sensi dell'art. 7, comma 2.». 
  2. Il comma 3 dell'art. 28 della  legge  provinciale  28  settembre
2009, n. 5, e' cosi' sostituito: 
  «3. Esso e' composto da: 
    a) il direttore della Ripartizione provinciale  agricoltura,  che
lo presiede; 
    b) un rappresentante dell'Agenzia per la protezione civile; 
    c)  un  esperto  designato  dalla  Federazione  provinciale   dei
consorzi di bonifica, irrigazione e miglioramento fondiario; 
    d) un rappresentante dell'Avvocatura della Provincia; 
    e)  un  rappresentante  della  Ripartizione   provinciale   Libro
fondiario, catasto fondiario ed urbano; 
    f) un rappresentante dell'Agenzia provinciale per l'ambiente e la
tutela del clima; 
    g) un rappresentante designato dal consiglio dei comuni.». 
  3. Nel comma 7 dell'art. 28 della legge  provinciale  28  settembre
2009, n. 5, le parole: «e il direttore della Ripartizione provinciale
Opere idrauliche da  un  altro  funzionario  in  servizio  presso  la
ripartizione stessa a tal fine di volta in  volta  incaricato»,  sono
soppresse.