Art. 15 Modifiche della legge provinciale 28 settembre 2009, n. 5, «Norme in materia di bonifica» 1. Il comma 2 dell'art. 24 della legge provinciale 28 settembre 2009, n. 5, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: «2. La Giunta provinciale puo' concedere contributi ai consorzi di bonifica per le spese di gestione nonche' ai consorzi di bonifica di secondo grado per l'attivita' di assistenza e consulenza amministrativa, contabile e tecnica a favore dei consorzi associati e per l'espletamento di compiti connessi al monitoraggio delle risorse irrigue a favore della Provincia ai sensi dell'art. 7, comma 2.». 2. Il comma 3 dell'art. 28 della legge provinciale 28 settembre 2009, n. 5, e' cosi' sostituito: «3. Esso e' composto da: a) il direttore della Ripartizione provinciale agricoltura, che lo presiede; b) un rappresentante dell'Agenzia per la protezione civile; c) un esperto designato dalla Federazione provinciale dei consorzi di bonifica, irrigazione e miglioramento fondiario; d) un rappresentante dell'Avvocatura della Provincia; e) un rappresentante della Ripartizione provinciale Libro fondiario, catasto fondiario ed urbano; f) un rappresentante dell'Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima; g) un rappresentante designato dal consiglio dei comuni.». 3. Nel comma 7 dell'art. 28 della legge provinciale 28 settembre 2009, n. 5, le parole: «e il direttore della Ripartizione provinciale Opere idrauliche da un altro funzionario in servizio presso la ripartizione stessa a tal fine di volta in volta incaricato», sono soppresse.