Art. 16 
 
Modifiche della legge provinciale 15 maggio 2000, n.  9,  «Interventi
  per la protezione degli animali e prevenzione del randagismo». 
 
  1. L'art. 6 della  legge  provinciale  15  maggio  2000,  n.  9,  e
successive modifiche, e' cosi' sostituito: 
  «Art. 6 (Anagrafe degli animali  di  affezione).  -  1.  Presso  il
servizio veterinario aziendale dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige
e' istituita l'anagrafe degli animali di affezione,  identificati  ai
sensi delle disposizioni vigenti. 
  2. L'identificazione e l'iscrizione in anagrafe possono avvenire  o
presso medici veterinari libero professionisti accreditati  o  presso
il servizio veterinario aziendale  dell'Azienda  sanitaria  dell'Alto
Adige. 
  3.  Con  l'iscrizione  sono  registrati  i  dati   anagrafici   del
proprietario e/o del detentore. Nel  caso  di  minori,  interdetti  o
incapaci devono essere rilevati anche i  dati  di  un  genitore,  del
tutore o del curatore. Sono altresi' registrati i dati identificativi
degli animali. 
  4. A  partire  dal  1°  gennaio  2021  per  i  cani  devono  essere
registrati anche i dati relativi al profilo genetico. I costi sono  a
carico del proprietario o del detentore. Per i cani che a  tale  data
sono gia' registrati, la determinazione  del  profilo  genetico  deve
avvenire entro il 31 dicembre 2022. Le modalita'  di  raccolta  e  di
gestione dei dati relativi al profilo genetico vengono stabilite  con
il regolamento di esecuzione della presente legge. 
  5. I cani  considerati  pericolosi  sono  iscritti  in  un'apposita
sezione dell'anagrafe. 
  6. Il regolamento di esecuzione  della  presente  legge  stabilisce
quali cani debbano essere iscritti nella sezione di cui al comma 5  e
le possibili misure di prevenzione dei pericoli per le  persone,  gli
animali e le cose.». 
  2. La lettera g) del comma 1 dell'art. 16 della  legge  provinciale
15 maggio 2000, n. 9, e successive modifiche, e' cosi' sostituita: 
  «g) da 50,00 euro a 500,00 euro chi viola l'obbligo di non lasciare
vagare i cani;».