Art. 16 Modifiche della legge provinciale 15 maggio 2000, n. 9, «Interventi per la protezione degli animali e prevenzione del randagismo». 1. L'art. 6 della legge provinciale 15 maggio 2000, n. 9, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: «Art. 6 (Anagrafe degli animali di affezione). - 1. Presso il servizio veterinario aziendale dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige e' istituita l'anagrafe degli animali di affezione, identificati ai sensi delle disposizioni vigenti. 2. L'identificazione e l'iscrizione in anagrafe possono avvenire o presso medici veterinari libero professionisti accreditati o presso il servizio veterinario aziendale dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige. 3. Con l'iscrizione sono registrati i dati anagrafici del proprietario e/o del detentore. Nel caso di minori, interdetti o incapaci devono essere rilevati anche i dati di un genitore, del tutore o del curatore. Sono altresi' registrati i dati identificativi degli animali. 4. A partire dal 1° gennaio 2021 per i cani devono essere registrati anche i dati relativi al profilo genetico. I costi sono a carico del proprietario o del detentore. Per i cani che a tale data sono gia' registrati, la determinazione del profilo genetico deve avvenire entro il 31 dicembre 2022. Le modalita' di raccolta e di gestione dei dati relativi al profilo genetico vengono stabilite con il regolamento di esecuzione della presente legge. 5. I cani considerati pericolosi sono iscritti in un'apposita sezione dell'anagrafe. 6. Il regolamento di esecuzione della presente legge stabilisce quali cani debbano essere iscritti nella sezione di cui al comma 5 e le possibili misure di prevenzione dei pericoli per le persone, gli animali e le cose.». 2. La lettera g) del comma 1 dell'art. 16 della legge provinciale 15 maggio 2000, n. 9, e successive modifiche, e' cosi' sostituita: «g) da 50,00 euro a 500,00 euro chi viola l'obbligo di non lasciare vagare i cani;».