Art. 17 
 
Modifiche  della  legge  provinciale  5   dicembre   2012,   n.   20,
  «Disposizioni in materia di inquinamento acustico». 
 
  1. L'art. 3 della legge provinciale 5  dicembre  2012,  n.  20,  e'
cosi' sostituito: 
  «Art. 3 (Tecnico/tecnica competente in acustica). - 1. La richiesta
di  iscrizione  nell'elenco  nazionale  dei  tecnici  competenti   in
acustica e'  presentata  da  chi  risiede  in  Provincia  di  Bolzano
all'Agenzia provinciale per l'ambiente e  la  tutela  del  clima,  di
seguito denominata Agenzia. L'Agenzia gestisce le domande e  verifica
periodicamente i requisiti per il mantenimento dell'iscrizione.». 
  2.  Nel  terzo  periodo  del  comma  2  dell'art.  5  della   legge
provinciale 5 dicembre 2012, n. 20, le parole:  «Agenzia  provinciale
per l'ambiente, di seguito denominata Agenzia», sono sostituite dalla
parola: «Agenzia». 
  3. L'art. 19 della legge provinciale 5  dicembre  2012,  n.  20,  e
successive modifiche, e' cosi' sostituito: 
  «Art. 19 (Disposizioni  finali).  -  1.  I  comuni  danno  adeguata
informazione ai cittadini in merito alla  classe  acustica  assegnata
alle singole zone urbanistiche del proprio territorio. 
  2. L'Agenzia supporta i comuni nell'attivita' di aggiornamento  dei
P.C.C.A. In accordo con la vigente normativa urbanistica e sentito il
consiglio dei comuni, l'Agenzia  stabilisce,  tramite  proprie  linee
guida,  le  modalita'  per  la  redazione,   l'aggiornamento   e   la
pubblicazione della versione digitale ufficiale dei P.C.C.A. 
  3. Nei comuni che non hanno ancora adottato il P.C.C.A. si  applica
la classificazione acustica di cui alla tabella  1  dell'allegato  A.
Essa  individua  la  classe  acustica   per   ciascuna   destinazione
urbanistica. 
  4. La Giunta  provinciale  aggiorna,  sostituisce  o  modifica  gli
allegati alla presente legge sulla base degli sviluppi tecnologici  e
di nuove conoscenze tecniche nonche' in  seguito  a  modifiche  delle
disposizioni provinciali, statali e dell'Unione europea.». 
  4. Nel primo periodo dell'allegato  A  della  legge  provinciale  5
dicembre 2012, n. 20, le  parole:  «,  fatto  salvo  quanto  previsto
dall'art. 19, comma 3», sono soppresse.