Art. 17 Modifiche della legge provinciale 5 dicembre 2012, n. 20, «Disposizioni in materia di inquinamento acustico». 1. L'art. 3 della legge provinciale 5 dicembre 2012, n. 20, e' cosi' sostituito: «Art. 3 (Tecnico/tecnica competente in acustica). - 1. La richiesta di iscrizione nell'elenco nazionale dei tecnici competenti in acustica e' presentata da chi risiede in Provincia di Bolzano all'Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima, di seguito denominata Agenzia. L'Agenzia gestisce le domande e verifica periodicamente i requisiti per il mantenimento dell'iscrizione.». 2. Nel terzo periodo del comma 2 dell'art. 5 della legge provinciale 5 dicembre 2012, n. 20, le parole: «Agenzia provinciale per l'ambiente, di seguito denominata Agenzia», sono sostituite dalla parola: «Agenzia». 3. L'art. 19 della legge provinciale 5 dicembre 2012, n. 20, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: «Art. 19 (Disposizioni finali). - 1. I comuni danno adeguata informazione ai cittadini in merito alla classe acustica assegnata alle singole zone urbanistiche del proprio territorio. 2. L'Agenzia supporta i comuni nell'attivita' di aggiornamento dei P.C.C.A. In accordo con la vigente normativa urbanistica e sentito il consiglio dei comuni, l'Agenzia stabilisce, tramite proprie linee guida, le modalita' per la redazione, l'aggiornamento e la pubblicazione della versione digitale ufficiale dei P.C.C.A. 3. Nei comuni che non hanno ancora adottato il P.C.C.A. si applica la classificazione acustica di cui alla tabella 1 dell'allegato A. Essa individua la classe acustica per ciascuna destinazione urbanistica. 4. La Giunta provinciale aggiorna, sostituisce o modifica gli allegati alla presente legge sulla base degli sviluppi tecnologici e di nuove conoscenze tecniche nonche' in seguito a modifiche delle disposizioni provinciali, statali e dell'Unione europea.». 4. Nel primo periodo dell'allegato A della legge provinciale 5 dicembre 2012, n. 20, le parole: «, fatto salvo quanto previsto dall'art. 19, comma 3», sono soppresse.