Art. 2 Modifica della legge provinciale 12 dicembre 2016, n. 25, «Ordinamento contabile e finanziario dei comuni e delle comunita' comprensoriali della Provincia di Bolzano». 1. Dopo l'art. 32 della legge provinciale 12 dicembre 2016, n. 25, e successive modifiche, e' inserito il seguente articolo: «Art. 32-bis (Rimodulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale). - 1. Fermi restando i tempi di pagamento dei creditori, gli enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione, ai sensi dell'art. 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche, prima della data di entrata in vigore del presente articolo, possono rimodulare o riformulare il predetto piano al fine di fruire delle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 888 della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Gli enti locali che intendono avvalersi di tale facolta' trasmettono la deliberazione consiliare contenente la relativa richiesta alla competente sezione regionale della Corte dei conti e al Ministero dell'interno nel termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo. Il consiglio dell'ente locale, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di esecutivita' della deliberazione di cui al periodo precedente, approva il piano rimodulato o riformulato, corredato del parere dell'organo di revisione economico-finanziaria. Al procedimento di stesura e di approvazione del piano si applicano le disposizioni degli articoli 243-bis, commi 6, 7, 8, 9 e 9-bis, e 243-quater del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche; i termini previsti dal citato art. 243-quater sono dimezzati. Per gli enti locali per i quali la competente sezione regionale della Corte dei conti, alla data di entrata in vigore della presente legge, ha gia' accertato il grave mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano originario, ferme restando le eventuali misure prescritte ai sensi dell'art. 148-bis del citato decreto legislativo, un ulteriore mancato rispetto degli obiettivi del nuovo piano rimodulato o riformulato, accertato nell'ambito della procedura di controllo di cui al citato art. 243-quater, comma 6, costituisce reiterazione del mancato rispetto degli obiettivi ai sensi del comma 7 dello stesso articolo.».