Art. 2 
 
Modifica  della  legge  provinciale  12   dicembre   2016,   n.   25,
  «Ordinamento contabile e finanziario dei comuni e  delle  comunita'
  comprensoriali della Provincia di Bolzano». 
 
  1. Dopo l'art. 32 della legge provinciale 12 dicembre 2016, n.  25,
e successive modifiche, e' inserito il seguente articolo: 
  «Art. 32-bis (Rimodulazione del piano di  riequilibrio  finanziario
pluriennale). - 1. Fermi restando i tempi di pagamento dei creditori,
gli enti  locali  che  hanno  presentato  il  piano  di  riequilibrio
finanziario pluriennale o  ne  hanno  conseguito  l'approvazione,  ai
sensi dell'art. 243-bis del decreto legislativo 18  agosto  2000,  n.
267, e successive modifiche, prima della data di  entrata  in  vigore
del presente articolo, possono rimodulare o riformulare  il  predetto
piano al fine di fruire delle modifiche introdotte dall'art. 1, comma
888 della legge 27  dicembre  2017,  n.  205.  Gli  enti  locali  che
intendono avvalersi di tale  facolta'  trasmettono  la  deliberazione
consiliare contenente la relativa richiesta alla  competente  sezione
regionale della Corte dei  conti  e  al  Ministero  dell'interno  nel
termine di quindici giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente articolo. Il consiglio dell'ente locale,  entro  il  termine
perentorio di quarantacinque giorni dalla data di esecutivita'  della
deliberazione  di  cui  al  periodo  precedente,  approva  il   piano
rimodulato  o  riformulato,  corredato  del  parere  dell'organo   di
revisione economico-finanziaria. Al  procedimento  di  stesura  e  di
approvazione del piano si applicano le  disposizioni  degli  articoli
243-bis, commi  6,  7,  8,  9  e  9-bis,  e  243-quater  del  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche; i termini
previsti dal citato art. 243-quater  sono  dimezzati.  Per  gli  enti
locali per i quali la competente sezione regionale  della  Corte  dei
conti, alla data di entrata in vigore della presente legge,  ha  gia'
accertato il grave mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati
dal piano originario, ferme restando le eventuali  misure  prescritte
ai  sensi  dell'art.  148-bis  del  citato  decreto  legislativo,  un
ulteriore mancato rispetto degli obiettivi del nuovo piano rimodulato
o riformulato, accertato nell'ambito della procedura di controllo  di
cui al citato art. 243-quater, comma 6, costituisce reiterazione  del
mancato rispetto degli obiettivi ai sensi del comma  7  dello  stesso
articolo.».