Art. 20 
 
Modifiche della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14,  «Norme  per
  la  protezione  della  fauna  selvatica  e  per  l'esercizio  della
  caccia». 
 
  1. Il comma 5-bis dell'art. 11 della legge  provinciale  17  luglio
1987, n. 14, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: 
  «5-bis. In caso  di  rinvenimento  di  uccelli  ammalati  o  feriti
appartenenti alle specie protette elencate  negli  allegati  I  e  II
della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
del 30 novembre 2009,  concernente  la  conservazione  degli  uccelli
selvatici,  il  gestore  del  relativo  comprensorio  provvede   alla
consegna  degli  stessi  ad  un  centro  di  recupero   dell'avifauna
autoctona a tal fine autorizzato.». 
  2. Nel comma 6 dell'art. 11 della legge provinciale 17 luglio 1987,
n. 14, e successive modifiche, le  parole:  «prescritte  dalle  norme
statali», sono  sostituite  dalle  parole:  «prescritte  dalle  norme
statali e abbia pagato la tassa di concessione governativa». 
  3.  Nella  lettera  k)  del  comma  1  dell'art.  15  della   legge
provinciale   17   luglio   1987,   n.   14,    dopo    la    parola:
«ricetrasmettitori», sono inserite le parole: «o foto-videotrappole». 
  4. Nel testo italiano della lettera p) del  comma  1  dell'art.  15
della  legge  provinciale  17  luglio  1987,  n.  14,  e   successive
modifiche, le parole: «del falco» sono sostituite dalle  parole:  «di
falconi-formi». 
  5. Dopo la  lettera  t)  del  comma  1  dell'art.  15  della  legge
provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e' aggiunta la seguente lettera: 
  «u)  ostacolare  o  disturbare  intenzionalmente  le  attivita'  di
monitoraggio e di censimento  di  animali  selvatici  e  il  prelievo
venatorio autorizzato.». 
  6. Nel comma 1 dell'art. 17 della legge provinciale 17 luglio 1987,
n. 14, e successive modifiche, le parole: «molestare ed inseguire  la
fauna  selvatica»,  sono  sostituite  dalle  parole:   «molestare   e
inseguire  la  fauna   selvatica   ovvero   coloro   che   esercitano
legittimamente la caccia». 
  7. Nel comma 2 dell'art. 17 della legge provinciale 17 luglio 1987,
n. 14, e successive modifiche, le parole:  «Nel  caso  in  cui  venga
abbattuta della fauna selvatica, lungo strade di  uso  pubblico,  per
caso fortuito o di forza maggiore»,  sono  sostituite  dalle  parole:
«Nel caso in cui della fauna selvatica, lungo strade di uso pubblico,
per caso fortuito o di forza maggiore, venga investita  e  uccisa,  o
anche solamente ferita» e le parole: «in tal  caso»  sono  sostituite
dalle parole: «nel primo caso». 
  8. Nel comma 1 dell'art. 32 della legge provinciale 17 luglio 1987,
n. 14, dopo le parole: «della licenza,»,  sono  inserite  le  parole:
«dell'attestato   di   pagamento   della   tassa    di    concessione
governativa,». 
  9.  Nella  lettera  a)  del  comma  1  dell'art.  39  della   legge
provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive  modifiche,  dopo  le
parole: «licenza di porto di fucile per uso di caccia», sono inserite
le parole: «o l'attestato di pagamento  della  tassa  di  concessione
governativa». 
  10.  Nella  lettera  c)  del  comma  1  dell'art.  39  della  legge
provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, le parole:
«e q)», sono sostituite dalle parole: «, q) e u)». 
  11. Dopo la lettera  i)  del  comma  1  dell'art.  39  della  legge
provinciale 17  luglio  1987,  n.  14,  e  successive  modifiche,  e'
inserita la seguente lettera: 
  «i-bis) la sanzione amministrativa del pagamento di  una  somma  da
200,00 euro a 3.000,00 euro per  non  aver  rispettato  il  piano  di
abbattimento dei tetraonidi o delle coturnici  di  cui  all'art.  27,
comprese le prescrizioni ivi contenute;».