Art. 20 Modifiche della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, «Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia». 1. Il comma 5-bis dell'art. 11 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: «5-bis. In caso di rinvenimento di uccelli ammalati o feriti appartenenti alle specie protette elencate negli allegati I e II della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, il gestore del relativo comprensorio provvede alla consegna degli stessi ad un centro di recupero dell'avifauna autoctona a tal fine autorizzato.». 2. Nel comma 6 dell'art. 11 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, le parole: «prescritte dalle norme statali», sono sostituite dalle parole: «prescritte dalle norme statali e abbia pagato la tassa di concessione governativa». 3. Nella lettera k) del comma 1 dell'art. 15 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, dopo la parola: «ricetrasmettitori», sono inserite le parole: «o foto-videotrappole». 4. Nel testo italiano della lettera p) del comma 1 dell'art. 15 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, le parole: «del falco» sono sostituite dalle parole: «di falconi-formi». 5. Dopo la lettera t) del comma 1 dell'art. 15 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e' aggiunta la seguente lettera: «u) ostacolare o disturbare intenzionalmente le attivita' di monitoraggio e di censimento di animali selvatici e il prelievo venatorio autorizzato.». 6. Nel comma 1 dell'art. 17 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, le parole: «molestare ed inseguire la fauna selvatica», sono sostituite dalle parole: «molestare e inseguire la fauna selvatica ovvero coloro che esercitano legittimamente la caccia». 7. Nel comma 2 dell'art. 17 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, le parole: «Nel caso in cui venga abbattuta della fauna selvatica, lungo strade di uso pubblico, per caso fortuito o di forza maggiore», sono sostituite dalle parole: «Nel caso in cui della fauna selvatica, lungo strade di uso pubblico, per caso fortuito o di forza maggiore, venga investita e uccisa, o anche solamente ferita» e le parole: «in tal caso» sono sostituite dalle parole: «nel primo caso». 8. Nel comma 1 dell'art. 32 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, dopo le parole: «della licenza,», sono inserite le parole: «dell'attestato di pagamento della tassa di concessione governativa,». 9. Nella lettera a) del comma 1 dell'art. 39 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, dopo le parole: «licenza di porto di fucile per uso di caccia», sono inserite le parole: «o l'attestato di pagamento della tassa di concessione governativa». 10. Nella lettera c) del comma 1 dell'art. 39 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, le parole: «e q)», sono sostituite dalle parole: «, q) e u)». 11. Dopo la lettera i) del comma 1 dell'art. 39 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, e' inserita la seguente lettera: «i-bis) la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200,00 euro a 3.000,00 euro per non aver rispettato il piano di abbattimento dei tetraonidi o delle coturnici di cui all'art. 27, comprese le prescrizioni ivi contenute;».