Art. 21 Modifica della legge provinciale 7 luglio 2010, n. 9, «Disposizioni in materia di risparmio energetico, energie rinnovabili e tutela del clima». 1. Dopo il comma 6 dell'art. 2 della legge provinciale 7 luglio 2010, n. 9, e successive modifiche, e' inserito il seguente comma: «6-bis. Per gli interventi previsti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 febbraio 2016 realizzati da pubbliche amministrazioni, i contributi di cui al comma 1 possono essere concessi unicamente nella misura del 20 per cento ad integrazione degli incentivi statali.».