Art. 21 
 
Modifica della legge provinciale 7 luglio 2010, n.  9,  «Disposizioni
  in materia di risparmio energetico, energie  rinnovabili  e  tutela
  del clima». 
 
  1. Dopo il comma 6 dell'art. 2 della  legge  provinciale  7  luglio
2010, n. 9, e successive modifiche, e' inserito il seguente comma: 
  «6-bis. Per gli interventi previsti dal decreto del Ministro  dello
sviluppo  economico  16  febbraio  2016   realizzati   da   pubbliche
amministrazioni, i contributi  di  cui  al  comma  1  possono  essere
concessi unicamente nella misura del 20  per  cento  ad  integrazione
degli incentivi statali.».