Art. 23 
 
Modifiche della legge provinciale 5 novembre 2001, n. 14,  «Norme  in
  materia di programmazione, contabilita', controllo di gestione e di
  attivita' contrattuale del servizio sanitario provinciale». 
 
  1. I commi 4 e 5 dell'art. 2 della  legge  provinciale  5  novembre
2001, n. 14, sono cosi' sostituiti: 
  «4.  Lo  strumento  della  programmazione  triennale  e'  il  piano
generale triennale, che contiene il piano  delle  performance  ed  e'
coerente con la previsione economico-finanziaria per il triennio. 
  5. Gli strumenti della programmazione  annuale  sono  il  programma
operativo annuale ed il bilancio preventivo economico annuale». 
  2. Il comma 2 dell'art. 5 della legge provinciale 5 novembre  2001,
n. 14, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: 
  «2.  Entro  il  30  novembre  dell'anno  precedente  a  quello   di
riferimento il direttore generale dell'Azienda sanitaria  approva  il
piano  generale  triennale,  il  programma  operativo  annuale  e  il
bilancio   preventivo   economico    annuale,    e    li    trasmette
all'assessora/all'assessore alla salute.». 
  3. Dopo il comma 2 dell'art. 5 della legge provinciale  5  novembre
2001, n. 14, e successive modifiche, e' inserito il seguente comma: 
  «2-bis. Entro il 31 dicembre di ogni  anno  la  Giunta  provinciale
approva il bilancio preventivo economico annuale.». 
  4. Nel comma 3 dell'art. 5 della legge provinciale 5 novembre 2001,
n. 14, e successive modifiche,  le  parole:  «entro  il  31  dicembre
dell'anno precedente a quello a cui si riferiscono,» sono soppresse. 
  5. La rubrica del Capo III della legge provinciale 5 novembre 2001,
n. 14, e' cosi' sostituita: 
  «Capo III - Risultati di esercizio». 
  6. Dopo il comma 1 dell'art. 9 della legge provinciale  5  novembre
2001, n. 14, e successive modifiche, e' aggiunto il seguente comma: 
  «2. Entro il 31 maggio di ogni anno la Giunta  provinciale  approva
il bilancio di esercizio.». 
  7. Dopo l'art. 9-bis della legge provinciale 5  novembre  2001,  n.
14, e successive modifiche, e' inserito il seguente articolo: 
  «Art. 9-ter (Relazione sulla performance). - 1. Entro il 31  maggio
di ogni anno l'Azienda sanitaria invia alla Ripartizione  provinciale
salute la relazione sulla performance la quale illustra il  grado  di
raggiungimento nell'anno precedente degli obiettivi fissati nel piano
generale triennale e nel programma operativo annuale. 
  2. La Ripartizione provinciale salute redige parere motivato  sulla
relazione  e  trasmette  i  documenti  alla  Giunta  provinciale  per
l'approvazione, che deve avvenire entro il 10 luglio. 
  3. La valutazione dei vertici aziendali, sia  ai  fini  della  loro
riconferma sia per  l'erogazione  della  retribuzione  di  risultato,
avviene tenendo conto del contenuto della relazione sulla performance
e del relativo parere.».