Art. 24 
 
Modifiche della legge provinciale 21 aprile 2017,  n.  3,  «Struttura
  organizzativa del Servizio sanitario provinciale». 
 
  1. I commi 2 e 3 dell'art. 5  della  legge  provinciale  21  aprile
2017, n. 3, e successive modifiche, sono cosi' sostituiti: 
  «2. I provvedimenti di cui al comma 1 devono essere  trasmessi  per
l'esame all'assessora/assessore  provinciale  alla  salute  entro  il
termine di  tre  giorni  lavorativi  dalla  loro  adozione,  pena  la
decadenza.  Se  nei  quarantacinque   giorni   successivi   al   loro
ricevimento la Giunta provinciale non si pronuncia,  i  provvedimenti
divengono esecutivi. 
  3. L'assessora/L'assessore provinciale alla  salute  puo'  chiedere
all'Azienda sanitaria, entro  quindici  giorni  dal  ricevimento  dei
provvedimenti di cui al comma 2, chiarimenti ed elementi  integrativi
di giudizio. In  tal  caso  il  termine  stabilito  al  comma  2  per
l'esercizio del controllo e' sospeso e  riprende  a  decorrere  dalla
data di  effettivo  ricevimento  dei  chiarimenti  e  degli  elementi
integrativi richiesti. I provvedimenti si intendono decaduti, qualora
l'Azienda sanitaria non ottemperi alla richiesta entro  dieci  giorni
dal ricevimento.». 
  2. La lettera c) del comma 5 dell'art. 15 della  legge  provinciale
21 aprile 2017, n. 3, e' cosi' sostituita: 
  «c) esamina i bilanci di  previsione,  i  bilanci  di  esercizio  e
redige apposita relazione;». 
  3. Nel testo tedesco della lettera e)  del  comma  5  dell'art.  15
della legge provinciale 21 aprile 2017, n. 3, la parola:  «Akte»,  e'
sostituita dalla parola: «Maßnahmen». 
  4.  L'ultimo  periodo  del  comma  5  dell'art.  25   della   legge
provinciale 21 aprile 2017, n. 3, e successive  modifiche,  e'  cosi'
sostituito: «Per ogni presidio di cui all'art. 24, ad  un  medico  e'
trasferita la responsabilita' dell'organizzazione della seconda  sede
del  presidio  ospedaliero.  Ella/Egli  esercita  in  relazione  alle
necessita' della seconda sede  del  presidio  ospedaliero  il  potere
d'indirizzo tecnico, la  supervisione  delle  prestazioni  mediche  e
svolge le funzioni di coordinamento nonche' l'attivita'  di  supporto
della   direttrice   medica/del   direttore   medico   del   presidio
ospedaliero.». 
  5.  L'ultimo  periodo  del  comma  5  dell'art.  26   della   legge
provinciale 21 aprile 2017, n. 3,  e'  cosi'  sostituito:  «Per  ogni
presidio di cui  all'art.  24,  e'  trasferita  ad  una/un  dirigente
tecnico assistenziale la  responsabilita'  dell'organizzazione  della
seconda  sede  del  presidio  ospedaliero.  Ella/Egli   esercita   in
relazione alle necessita' della seconda sede del presidio ospedaliero
il potere d'indirizzo tecnico e svolge le funzioni  di  coordinamento
nonche'  l'attivita'  di   supporto   della/del   dirigente   tecnico
assistenziale del presidio ospedaliero.».