Art. 24 Modifiche della legge provinciale 21 aprile 2017, n. 3, «Struttura organizzativa del Servizio sanitario provinciale». 1. I commi 2 e 3 dell'art. 5 della legge provinciale 21 aprile 2017, n. 3, e successive modifiche, sono cosi' sostituiti: «2. I provvedimenti di cui al comma 1 devono essere trasmessi per l'esame all'assessora/assessore provinciale alla salute entro il termine di tre giorni lavorativi dalla loro adozione, pena la decadenza. Se nei quarantacinque giorni successivi al loro ricevimento la Giunta provinciale non si pronuncia, i provvedimenti divengono esecutivi. 3. L'assessora/L'assessore provinciale alla salute puo' chiedere all'Azienda sanitaria, entro quindici giorni dal ricevimento dei provvedimenti di cui al comma 2, chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio. In tal caso il termine stabilito al comma 2 per l'esercizio del controllo e' sospeso e riprende a decorrere dalla data di effettivo ricevimento dei chiarimenti e degli elementi integrativi richiesti. I provvedimenti si intendono decaduti, qualora l'Azienda sanitaria non ottemperi alla richiesta entro dieci giorni dal ricevimento.». 2. La lettera c) del comma 5 dell'art. 15 della legge provinciale 21 aprile 2017, n. 3, e' cosi' sostituita: «c) esamina i bilanci di previsione, i bilanci di esercizio e redige apposita relazione;». 3. Nel testo tedesco della lettera e) del comma 5 dell'art. 15 della legge provinciale 21 aprile 2017, n. 3, la parola: «Akte», e' sostituita dalla parola: «Maßnahmen». 4. L'ultimo periodo del comma 5 dell'art. 25 della legge provinciale 21 aprile 2017, n. 3, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: «Per ogni presidio di cui all'art. 24, ad un medico e' trasferita la responsabilita' dell'organizzazione della seconda sede del presidio ospedaliero. Ella/Egli esercita in relazione alle necessita' della seconda sede del presidio ospedaliero il potere d'indirizzo tecnico, la supervisione delle prestazioni mediche e svolge le funzioni di coordinamento nonche' l'attivita' di supporto della direttrice medica/del direttore medico del presidio ospedaliero.». 5. L'ultimo periodo del comma 5 dell'art. 26 della legge provinciale 21 aprile 2017, n. 3, e' cosi' sostituito: «Per ogni presidio di cui all'art. 24, e' trasferita ad una/un dirigente tecnico assistenziale la responsabilita' dell'organizzazione della seconda sede del presidio ospedaliero. Ella/Egli esercita in relazione alle necessita' della seconda sede del presidio ospedaliero il potere d'indirizzo tecnico e svolge le funzioni di coordinamento nonche' l'attivita' di supporto della/del dirigente tecnico assistenziale del presidio ospedaliero.».