Art. 26 
 
Modifica  della  legge  provinciale  23   dicembre   2014,   n.   11,
  «Disposizioni per la formazione  del  bilancio  di  previsione  per
  l'anno  finanziario  2015  e  per  il  triennio  2015-2017   (Legge
  finanziaria 2015)». 
 
  1. Dopo il comma 4 dell'art. 23 della legge provinciale 23 dicembre
2014, n. 11, e successive modifiche, e' inserito il seguente comma: 
  «4-bis.  Le  disposizioni  previste  dal  Titolo  II  del   decreto
legislativo 23 giugno  2011,  n.  118,  e  successive  modifiche,  si
applicano altresi' alle assegnazioni all'Azienda sanitaria  derivanti
dalla spesa del Servizio  sanitario  provinciale,  individuata  nella
missione 13 del bilancio provinciale. Tali assegnazioni sono  escluse
dal riaccertamento ordinario dei residui.».