Art. 26 Modifica della legge provinciale 23 dicembre 2014, n. 11, «Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017 (Legge finanziaria 2015)». 1. Dopo il comma 4 dell'art. 23 della legge provinciale 23 dicembre 2014, n. 11, e successive modifiche, e' inserito il seguente comma: «4-bis. Le disposizioni previste dal Titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, si applicano altresi' alle assegnazioni all'Azienda sanitaria derivanti dalla spesa del Servizio sanitario provinciale, individuata nella missione 13 del bilancio provinciale. Tali assegnazioni sono escluse dal riaccertamento ordinario dei residui.».