Art. 27 
 
Modifica della legge  provinciale  13  gennaio  1992,  n.  1,  «Norme
  sull'esercizio delle  funzioni  in  materia  di  igiene  e  sanita'
  pubblica e medicina legale». 
 
  1. Il comma 1 dell'art. 8 della legge provinciale 13 gennaio  1992,
n. 1, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: 
  «1. Le funzioni di segreteria degli organi  collegiali  di  cui  ai
commi 1, 2 e 3 dell'art. 6 sono svolte  da  personale  amministrativo
dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige.  Le  funzioni  di  segreteria
degli organi collegiali di cui all'art. 4 ed al comma 7  dell'art.  6
sono svolte da un funzionario provinciale di qualifica funzionale non
inferiore alla VI.».