Art. 27 Modifica della legge provinciale 13 gennaio 1992, n. 1, «Norme sull'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanita' pubblica e medicina legale». 1. Il comma 1 dell'art. 8 della legge provinciale 13 gennaio 1992, n. 1, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: «1. Le funzioni di segreteria degli organi collegiali di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 6 sono svolte da personale amministrativo dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige. Le funzioni di segreteria degli organi collegiali di cui all'art. 4 ed al comma 7 dell'art. 6 sono svolte da un funzionario provinciale di qualifica funzionale non inferiore alla VI.».