Art. 31 
 
Modifiche della legge provinciale 30 aprile 1991,  n.  13,  «Riordino
            dei servizi sociali in Provincia di Bolzano» 
 
  1. Nel comma 3 dell'art. 13 della legge provinciale 30 aprile 1991,
n. 13,  e  successive  modifiche,  le  parole:  «per  una  quota  non
superiore complessivamente al 5 per cento dei  costi  determinati  ai
sensi del comma 2», sono soppresse. 
  2. Nell'alinea del comma 12 dell'art. 23 della legge provinciale 30
aprile 1991, n. 13, e successive  modifiche,  le  parole:  «Gli  enti
gestori dei servizi sociali», sono sostituite dalle parole: «Gli enti
che gestiscono servizi sociali». 
  3. Nell'alinea del comma 12 dell'art. 23 della legge provinciale 30
aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, le  parole:  «di  diritto
privato», sono sostituite dalle parole: «a tempo determinato». 
  4. Nell'alinea del comma 12 dell'art. 23 della legge provinciale 30
aprile 1991, n. 13, e successive  modifiche,  la  parola:  «sei»,  e'
sostituita dalla parola: «trentasei». 
  5.  Nella  lettera  d)  del  comma  12  dell'art.  23  della  legge
provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, le parole:
«alla sostituzione del titolare», sono sostituite dalle parole: «alla
copertura».