Art. 31 Modifiche della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, «Riordino dei servizi sociali in Provincia di Bolzano» 1. Nel comma 3 dell'art. 13 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, le parole: «per una quota non superiore complessivamente al 5 per cento dei costi determinati ai sensi del comma 2», sono soppresse. 2. Nell'alinea del comma 12 dell'art. 23 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, le parole: «Gli enti gestori dei servizi sociali», sono sostituite dalle parole: «Gli enti che gestiscono servizi sociali». 3. Nell'alinea del comma 12 dell'art. 23 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, le parole: «di diritto privato», sono sostituite dalle parole: «a tempo determinato». 4. Nell'alinea del comma 12 dell'art. 23 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, la parola: «sei», e' sostituita dalla parola: «trentasei». 5. Nella lettera d) del comma 12 dell'art. 23 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, le parole: «alla sostituzione del titolare», sono sostituite dalle parole: «alla copertura».