Art. 33 
 
Modifiche  della  legge  provinciale  25   febbraio   2008,   n.   1,
                   «Ordinamento dell'artigianato» 
 
  1. L'art. 12 della legge provinciale 25 febbraio  2008,  n.  1,  e'
cosi' sostituito: 
  «Art. 12 (Formazione di maestro artigiano/maestra artigiana). -  1.
«maestro artigiano/maestra artigiana»  e'  una  qualificazione  della
formazione continua disciplinata con regolamento  di  esecuzione  nei
seguenti punti: 
    a) professioni artigiane per le  quali  e'  previsto  l'esame  di
maestro; 
    b) finalita' dell'esame; 
    c) ammissione all'esame; 
    d) struttura e programmi dell'esame; 
    e) commissioni d'esame; 
    f) svolgimento dell'esame; 
    g) valutazione e denominazione della qualificazione; 
    h) riconoscimento di crediti formativi; 
    i) corsi di preparazione. 
  2. Al fine di promuovere la formazione di maestro artigiano/maestra
artigiana, la Provincia puo' realizzare manifestazioni, iniziative  e
ricerche. 
  3.  L'amministrazione  provinciale  puo'   organizzare   corsi   di
preparazione all'esame di  maestro  artigiano/maestra  artigiana.  La
Giunta provinciale puo' inoltre assegnare alla Camera  di  commercio,
industria, artigianato ed agricoltura di Bolzano,  nel  limite  della
spesa  autorizzata  con  legge  finanziaria,  un   finanziamento   ad
integrazione di quello previsto dall'art. 3 della legge regionale  14
agosto 1999, n. 5, e successive modifiche, per la  realizzazione  dei
corsi di preparazione di cui alla lettera i) del comma 1.». 
  2. Dopo l'art. 19-bis della legge provinciale 25 febbraio 2008,  n.
1, e successive modifiche, e' inserito il seguente articolo: 
  «Art. 19-ter (Associazione dei maestri professionali). - 1.  Presso
la Camera di commercio,  industria,  artigianato  ed  agricoltura  di
Bolzano e' insediata  l'associazione  dei  maestri  professionali  di
tutti i settori economici. L'appartenenza alla stessa e' facoltativa. 
  2. I compiti dell'associazione dei maestri professionali sono: 
    a) promuovere la conservazione e lo sviluppo della formazione  di
maestro professionale; 
    b) promuovere e gestire  la  formazione  professionale  dei  suoi
associati; 
    c) rafforzare la garanzia di qualita' nelle professioni dei  suoi
associati; 
    d) gestire la rappresentanza degli  interessi  professionali  nei
vari   settori   degli   iscritti   all'associazione   dei    maestri
professionali; 
    e)  informare   gli   iscritti   all'associazione   dei   maestri
professionali ed il pubblico in ordine alle proprie attivita' e  agli
argomenti inerenti l'attivita' professionale; 
    f) gestire un elenco dei  maestri  professionali  e  tecnici  del
commercio appartenenti ad ogni settore economico  la  cui  iscrizione
avviene su richiesta. 
  3. Sono presupposti per l'iscrizione: 
    a) il possesso della cittadinanza italiana o  della  cittadinanza
di altro Stato membro dell'Unione europea; 
    b) il possesso dei diritti civili; 
    c)  il  titolo  di  maestro  artigiano/maestra  artigiana  o   di
maestro/maestra professionale nel settore alberghiero o il titolo  di
tecnico/tecnica del commercio ai sensi della normativa provinciale; 
    d) avere la sede legale dell'impresa o la residenza in  Provincia
di Bolzano; 
    e) non aver riportato condanne per gravi  reati  ai  danni  dello
Stato  o  per  reati  che  hanno   ripercussioni   sull'affidabilita'
professionale quali la condanna  definitiva  per  reati  relativi  ad
associazioni a delinquere, corruzione, truffa, riciclaggio. 
  4. L'associazione dei maestri professionali  e'  presieduta  da  un
organo collegiale di consiglio, che decide, in base al proprio codice
disciplinare, in ordine all'adesione di nuovi membri e all'esclusione
di membri.». 
  3. Alla fine del comma 14 dell'art. 32 della legge  provinciale  25
febbraio 2008, n. 1, e successive modifiche, e' aggiunto il  seguente
periodo: «E' comunque necessaria la denuncia  di  sede  aziendale  da
parte del prestatore/dalla prestatrice d'opera.». 
  4. Dopo l'art. 41 della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, e
successive modifiche, e' inserito il seguente capo: 
  «Capo V-bis (Esercizio dell'attivita' professionale di  manutentore
del verde). - Art. 41.1 (Definizione dei requisiti professionali).  -
1. Il titolare dell'impresa, in caso di Societa' in  nome  collettivo
la maggioranza dei soci, in caso di Societa' in accomandita  semplice
la  maggioranza  dei  soci  accomandatari,  in  caso  di  Societa'  a
responsabilita' limitata la maggioranza degli amministratori, in caso
di Consorzi e  cooperative  la  maggioranza  degli  amministratori  -
almeno uno in presenza di due soci, rispettivamente  accomandatari  o
amministratori - deve essere indicato come responsabile  tecnico  nel
registro delle imprese ed  essere  in  possesso  di  almeno  uno  dei
seguenti requisiti professionali: 
    a) diploma di maestro artigiano nella relativa professione; 
    b) diploma di lavorante artigiano per la relativa professione  e,
successivamente, almeno diciotto  mesi  di  esperienza  professionale
come  operaio  qualificato  o  operaia  qualificata,  come  familiare
collaboratore, come socio collaboratore o come titolare in un'azienda
del settore; 
    c) diploma finale di una scuola professionale almeno biennale con
formazione teorico-pratica; 
    d) diploma di scuola media superiore  o  laurea  in  una  materia
tecnica corrispondente; 
    e) almeno sei anni di  esperienza  professionale  nella  relativa
professione in un'azienda del  settore  come  operaio  qualificato  o
operaia  qualificata,  come  familiare  collaboratore,   come   socio
collaboratore o come titolare; 
    f) iscrizione nell'albo professionale per giardinieri di cui alla
legge provinciale 4 dicembre 1986, n. 31, e successive modifiche; 
    g) iscrizione  al  registro  ufficiale  dei  produttori,  di  cui
all'art. 20, comma 1, lettere a) e  c)  del  decreto  legislativo  19
agosto 2005, n. 214, e successive modifiche; 
    h) attestato di idoneita' che accerti  il  possesso  di  adeguate
competenze  in  base  al  percorso  formativo  di   cui   all'Accordo
Conferenza  Stato-regioni  del  22  febbraio   2018,   e   successive
modifiche; 
    i) sono altresi' valide  ai  fini  dell'iscrizione  nel  registro
delle imprese le qualificazioni professionali  elencate  nell'Accordo
di cui alla lettera g). 
  2. Con delibera della Giunta provinciale sono definiti  i  casi  di
esenzione. 
  3. L'accertamento circa la sussistenza dei requisiti  professionali
avviene in sede di esame della richiesta di  iscrizione  dell'impresa
nel registro delle imprese.». 
  5. Nella lettera a)  del  comma  2  dell'art.  41-bis  della  legge
provinciale 25 febbraio  2008,  n.  1,  e  successive  modifiche,  le
parole: «450 ore», sono sostituite dalle parole: «250 ore». 
  6. Dopo il comma 2 dell'art. 42 della legge provinciale 25 febbraio
2008, n. 1, e' inserito il seguente comma: 
  «2-bis. Le disposizioni di cui al Titolo II,  Capo  V-bis,  valgono
anche se le relative attivita' sono esercitate da imprese agricole.». 
  7. Dopo il comma 6 dell'art. 45 della legge provinciale 25 febbraio
2008, n. 1, e successive modifiche, e' inserito il seguente comma: 
  «6-bis. Alle persone che al momento dell'entrata  in  vigore  della
legge 28 luglio 2016,  n.  154,  sono  iscritte  nel  registro  delle
imprese con l'attivita' di «manutentore  del  verde»,  «giardiniere»,
«sistemazione orti e  giardini»  o  «decoratore  di  giardini»,  sono
riconosciuti i requisiti professionali  corrispondenti  all'attivita'
di «manutentore del verde». Le  persone  che  si  sono  iscritte  nel
registro delle imprese con l'attivita' di  «manutentore  del  verde»,
«giardiniere», «sistemazione di orti e  giardini»  o  «decoratore  di
giardini» nel lasso di tempo che intercorre tra la data di entrata in
vigore della legge 28 luglio 2016, n. 154, e la data  di  entrata  in
vigore della presente disposizione, devono dimostrare il possesso dei
requisiti   professionali   per   l'esercizio    dell'attivita'    di
«manutentore  del   verde»   entro   ventiquattro   mesi,   pena   la
cancellazione dell'attivita' dal registro delle imprese.  Le  imprese
che all'entrata in vigore della presente disposizione  sono  iscritte
nel  registro  delle  imprese  con  l'attivita'   di   «giardiniere»,
«sistemazione orti  e  giardini»  o  «decoratore  di  giardini»  sono
iscritte d'ufficio con l'attivita' di «manutentore del verde.». 
  8. Dopo il  comma  18  dell'art.  45  della  legge  provinciale  25
febbraio 2008, n. 1, e successive modifiche, e' aggiunto il  seguente
comma: 
  «19. Il regolamento di esecuzione di cui  all'art.  12  e'  emanato
entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente comma.». 
  9. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento  di  cui  al
comma 8, continuano ad applicarsi gli articoli 12, 13,  14,  15,  16,
17, 18, 19 e 20 della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, e  le
rispettive norme regolamentari, nella versione  vigente  prima  della
loro modifica ovvero abrogazione ai sensi della presente legge. 
  10. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1  del  presente
articolo, quantificati in  109.000,00  euro  per  l'anno  2020  e  in
212.000,00  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2021,  si  provvede
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   Fondo
speciale «Fondo globale per far fronte ad oneri  derivanti  da  nuovi
provvedimenti  legislativi»  di  parte   corrente   nell'ambito   del
programma  03  della  missione  20   del   bilancio   di   previsione
2019-2021.».