Art. 34 Modifiche della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, «Norme in materia di esercizi pubblici» 1. La rubrica del Titolo VI-bis della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche, e' cosi' sostituita: «maestro/maestra professionale nel settore alberghiero». 2. L'art. 53-bis della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: «Art. 53-bis (Formazione di maestro/maestra professionale nel settore alberghiero). - 1. «maestro/maestra professionale nel settore alberghiero» e' una qualificazione della formazione continua disciplinata con regolamento di esecuzione nei seguenti punti: a) professioni del settore alberghiero per le quali e' previsto l'esame, di maestro; b) finalita' dell'esame; c) ammissione all'esame; d) struttura e programmi dell'esame; e) commissioni d'esame; f) svolgimento dell'esame; g) valutazione e denominazione della qualificazione; h) riconoscimento di crediti formativi; i) corsi di preparazione. 2. Al fine di promuovere la formazione di maestro/maestra professionale nel settore alberghiero, la Provincia puo' realizzare manifestazioni, iniziative e ricerche. 3. L'amministrazione provinciale puo' organizzare corsi di preparazione all'esame di maestro/maestra professionale nel settore alberghiero. La Giunta provinciale puo' inoltre assegnare alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Bolzano, nel limite della spesa autorizzata con legge finanziaria, un finanziamento ad integrazione di quello previsto dall'art. 3 della legge regionale 14 agosto 1999, n. 5, e successive modifiche, per la realizzazione dei corsi di preparazione di cui alla lettera i) del comma 1 in materia di gestione aziendale.». 3. Dopo l'art. 53-novies della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche, e' inserito il seguente articolo: «Art. 53-novies.1 (Associazione dei maestri professionali). - 1. Presso la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Bolzano e' insediata l'associazione dei maestri professionali di tutti i settori economici. L'appartenenza alla stessa e' facoltativa. 2. I compiti dell'associazione dei maestri professionali sono: a) promuovere la conservazione e lo sviluppo della formazione di maestro professionale; b) promuovere e gestire la formazione professionale dei suoi associati; c) rafforzare la garanzia di qualita' nelle professioni dei suoi associati; d) gestire la rappresentanza degli interessi professionali nei vari settori degli iscritti all'associazione dei maestri professionali; e) informare gli iscritti all'associazione dei maestri professionali ed il pubblico in ordine alle proprie attivita' e agli argomenti inerenti l'attivita' professionale; f) gestire un elenco dei maestri professionali e tecnici del commercio appartenenti ad ogni settore economico la cui iscrizione avviene su richiesta. 3. Sono presupposti per l'iscrizione: a) il possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza di altro Stato membro dell'Unione europea; b) il possesso dei diritti civili; c) il titolo di maestro artigiano/maestra artigiana o di maestro/maestra professionale nel settore alberghiero o il titolo di tecnico/tecnica del commercio ai sensi della normativa provinciale; d) avere la sede legale dell'impresa o la residenza in Provincia di Bolzano; e) non aver riportato condanne per gravi reati ai danni dello Stato o per reati che hanno ripercussioni sull'affidabilita' professionale quali la condanna definitiva per reati relativi ad associazioni a delinquere, corruzione, truffa, riciclaggio. 4. L'associazione dei maestri professionali e' presieduta da un organo collegiale di consiglio, che decide, in base al proprio codice disciplinare, in ordine all'adesione di nuovi membri e all'esclusione di membri.». 4. Dopo il comma 6 dell'art. 58 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e' aggiunto il seguente comma: «7. Il regolamento di esecuzione di cui all'art. 53-bis e' emanato entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente comma.». 5. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 4, continuano ad applicarsi gli articoli 53-bis, 53-ter, 53-quater, 53-quinquies, 53-sexies, 53-septies, 53-octies e 53-novies della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e le rispettive norme regolamentari, nella versione vigente prima della loro modifica ovvero abrogazione ai sensi della presente legge. 6. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 2 del presente articolo, quantificati in 22.000,00 euro per l'anno 2020 e in 25.000,00 euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale «Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» di parte corrente nell'ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2019-2021.