Art. 34 
 
Modifiche della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, «Norme  in
                    materia di esercizi pubblici» 
 
  1. La rubrica del Titolo VI-bis della legge provinciale 14 dicembre
1988,  n.  58,  e  successive   modifiche,   e'   cosi'   sostituita:
«maestro/maestra professionale nel settore alberghiero». 
  2. L'art. 53-bis della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e
successive modifiche, e' cosi' sostituito: 
  «Art.  53-bis  (Formazione  di  maestro/maestra  professionale  nel
settore alberghiero). - 1. «maestro/maestra professionale nel settore
alberghiero»  e'  una  qualificazione   della   formazione   continua
disciplinata con regolamento di esecuzione nei seguenti punti: 
    a) professioni del settore alberghiero per le quali  e'  previsto
l'esame, di maestro; 
    b) finalita' dell'esame; 
    c) ammissione all'esame; 
    d) struttura e programmi dell'esame; 
    e) commissioni d'esame; 
    f) svolgimento dell'esame; 
    g) valutazione e denominazione della qualificazione; 
    h) riconoscimento di crediti formativi; 
    i) corsi di preparazione. 
  2.  Al  fine  di  promuovere  la  formazione   di   maestro/maestra
professionale nel settore alberghiero, la Provincia  puo'  realizzare
manifestazioni, iniziative e ricerche. 
  3.  L'amministrazione  provinciale  puo'   organizzare   corsi   di
preparazione all'esame di maestro/maestra professionale  nel  settore
alberghiero. La Giunta provinciale puo' inoltre assegnare alla Camera
di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di  Bolzano,  nel
limite  della   spesa   autorizzata   con   legge   finanziaria,   un
finanziamento ad integrazione di quello previsto  dall'art.  3  della
legge regionale 14 agosto 1999, n. 5, e successive modifiche, per  la
realizzazione dei corsi di preparazione di cui alla  lettera  i)  del
comma 1 in materia di gestione aziendale.». 
  3. Dopo l'art. 53-novies della legge provinciale 14 dicembre  1988,
n. 58, e successive modifiche, e' inserito il seguente articolo: 
  «Art. 53-novies.1 (Associazione dei maestri  professionali).  -  1.
Presso la Camera di commercio, industria, artigianato ed  agricoltura
di Bolzano e' insediata l'associazione dei maestri  professionali  di
tutti i settori economici. L'appartenenza alla stessa e' facoltativa. 
  2. I compiti dell'associazione dei maestri professionali sono: 
    a) promuovere la conservazione e lo sviluppo della formazione  di
maestro professionale; 
    b) promuovere e gestire  la  formazione  professionale  dei  suoi
associati; 
    c) rafforzare la garanzia di qualita' nelle professioni dei  suoi
associati; 
    d) gestire la rappresentanza degli  interessi  professionali  nei
vari   settori   degli   iscritti   all'associazione   dei    maestri
professionali; 
    e)  informare   gli   iscritti   all'associazione   dei   maestri
professionali ed il pubblico in ordine alle proprie attivita' e  agli
argomenti inerenti l'attivita' professionale; 
    f) gestire un elenco dei  maestri  professionali  e  tecnici  del
commercio appartenenti ad ogni settore economico  la  cui  iscrizione
avviene su richiesta. 
  3. Sono presupposti per l'iscrizione: 
    a) il possesso della cittadinanza italiana o  della  cittadinanza
di altro Stato membro dell'Unione europea; 
    b) il possesso dei diritti civili; 
    c)  il  titolo  di  maestro  artigiano/maestra  artigiana  o   di
maestro/maestra professionale nel settore alberghiero o il titolo  di
tecnico/tecnica del commercio ai sensi della normativa provinciale; 
    d) avere la sede legale dell'impresa o la residenza in  Provincia
di Bolzano; 
    e) non aver riportato condanne per gravi  reati  ai  danni  dello
Stato  o  per  reati  che  hanno   ripercussioni   sull'affidabilita'
professionale quali la condanna  definitiva  per  reati  relativi  ad
associazioni a delinquere, corruzione, truffa, riciclaggio. 
  4. L'associazione dei maestri professionali  e'  presieduta  da  un
organo collegiale di consiglio, che decide, in base al proprio codice
disciplinare, in ordine all'adesione di nuovi membri e all'esclusione
di membri.». 
  4. Dopo il comma 6 dell'art. 58 della legge provinciale 14 dicembre
1988, n. 58, e' aggiunto il seguente comma: 
  «7. Il regolamento di esecuzione di cui all'art. 53-bis e'  emanato
entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente comma.». 
  5. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento  di  cui  al
comma 4,  continuano  ad  applicarsi  gli  articoli  53-bis,  53-ter,
53-quater, 53-quinquies, 53-sexies, 53-septies, 53-octies e 53-novies
della legge provinciale 14 dicembre 1988,  n.  58,  e  le  rispettive
norme regolamentari, nella versione vigente prima della loro modifica
ovvero abrogazione ai sensi della presente legge. 
  6. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma  2  del  presente
articolo, quantificati  in  22.000,00  euro  per  l'anno  2020  e  in
25.000,00 euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale «Fondo
globale per far fronte ad  oneri  derivanti  da  nuovi  provvedimenti
legislativi» di parte corrente nell'ambito  del  programma  03  della
missione 20 del bilancio di previsione 2019-2021.