Art. 36 Modifiche della legge provinciale 19 maggio 2003, n. 7, «Disciplina delle cave e torbiere» 1. L'art. 10 della legge provinciale 19 maggio 2003, n. 7, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: «Art. 10 (Oneri di coltivazione). - 1. Il titolare dell'autorizzazione alla coltivazione di una cava o torbiera versa al comune nel cui territorio si svolge l'attivita' estrattiva un onere di coltivazione a titolo di indennizzo per i disagi derivanti da tale attivita' e per l'uso delle risorse naturali. L'ammontare dell'onere e le modalita' di pagamento sono determinati con decreto dell'assessore provinciale competente in accordo con il consiglio dei comuni. L'onere di coltivazione riscosso dai comuni deve essere utilizzato nel bilancio comunale prevalentemente per misure di compensazione ambientale. Questo onere sostituisce tutte le misure di compensazione ambientale previste da altre disposizioni normative.».