Art. 36 
 
Modifiche della legge provinciale 19 maggio 2003, n.  7,  «Disciplina
                       delle cave e torbiere» 
 
  1. L'art. 10 della legge  provinciale  19  maggio  2003,  n.  7,  e
successive modifiche, e' cosi' sostituito: 
  «Art.   10   (Oneri   di   coltivazione).   -   1.   Il    titolare
dell'autorizzazione alla coltivazione di una cava o torbiera versa al
comune nel cui territorio si svolge l'attivita' estrattiva  un  onere
di coltivazione a titolo di indennizzo per i disagi derivanti da tale
attivita' e per l'uso delle risorse naturali. L'ammontare  dell'onere
e  le  modalita'  di   pagamento   sono   determinati   con   decreto
dell'assessore provinciale competente in accordo con il consiglio dei
comuni. L'onere di  coltivazione  riscosso  dai  comuni  deve  essere
utilizzato  nel  bilancio  comunale  prevalentemente  per  misure  di
compensazione ambientale. Questo onere sostituisce tutte le misure di
compensazione ambientale previste da altre disposizioni normative.».