Art. 42 
 
Modifica  della  legge  provinciale  17   dicembre   2015,   n.   16,
                «Disposizioni sugli appalti pubblici» 
 
  1. Il comma 3 dell'art. 49  della  legge  provinciale  17  dicembre
2015, n. 16, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: 
  «3. I pagamenti per stati di avanzamento  avvengono  mensilmente  e
vengono corrisposti in forma di acconto. In caso di  subappalto  deve
essere garantito il pagamento immediato  e  diretto  degli  operatori
economici subappaltatori. Quest'ultimi  possono  decidere  di  essere
pagati  direttamente  dalla  stazione   appaltante   o   dall'impresa
committente.».