Art. 42 Modifica della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, «Disposizioni sugli appalti pubblici» 1. Il comma 3 dell'art. 49 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: «3. I pagamenti per stati di avanzamento avvengono mensilmente e vengono corrisposti in forma di acconto. In caso di subappalto deve essere garantito il pagamento immediato e diretto degli operatori economici subappaltatori. Quest'ultimi possono decidere di essere pagati direttamente dalla stazione appaltante o dall'impresa committente.».