Art. 6 
 
Modifiche della legge provinciale 18 ottobre  1995,  n.  20,  «Organi
              collegiali delle istituzioni scolastiche» 
 
  1. Dopo il comma 2 dell'art. 26 della legge provinciale 18  ottobre
1995, n. 20, e successive modifiche, e' inserito il seguente comma: 
  «2-bis. Della consulta provinciale dei genitori fa parte  anche  un
genitore per ciascuna scuola professionale. Gli statuti delle  scuole
professionali definiscono  le  modalita'  di  nomina  dei  rispettivi
rappresentanti dei genitori.». 
  2. Dopo il comma 3 dell'art. 26 della legge provinciale 18  ottobre
1995, n. 20, e successive modifiche, e' inserito il seguente comma: 
  «3-bis.  Della  consulta  provinciale  degli   studenti   e   delle
studentesse fanno  parte  anche  due  studenti  per  ciascuna  scuola
professionale. Gli statuti delle scuole professionali definiscono  le
modalita' di nomina dei rispettivi rappresentanti degli studenti.». 
  3. Il comma 7 dell'art. 26 della legge provinciale 18 ottobre 1995,
n. 20, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: 
  «7. In prima convocazione le consulte sono validamente  costituite,
qualora sia presente almeno la meta' piu' uno  dei  loro  membri;  in
seconda convocazione e' sufficiente  la  presenza  di  un  terzo  dei
membri.».