Art. 6 Modifiche della legge provinciale 18 ottobre 1995, n. 20, «Organi collegiali delle istituzioni scolastiche» 1. Dopo il comma 2 dell'art. 26 della legge provinciale 18 ottobre 1995, n. 20, e successive modifiche, e' inserito il seguente comma: «2-bis. Della consulta provinciale dei genitori fa parte anche un genitore per ciascuna scuola professionale. Gli statuti delle scuole professionali definiscono le modalita' di nomina dei rispettivi rappresentanti dei genitori.». 2. Dopo il comma 3 dell'art. 26 della legge provinciale 18 ottobre 1995, n. 20, e successive modifiche, e' inserito il seguente comma: «3-bis. Della consulta provinciale degli studenti e delle studentesse fanno parte anche due studenti per ciascuna scuola professionale. Gli statuti delle scuole professionali definiscono le modalita' di nomina dei rispettivi rappresentanti degli studenti.». 3. Il comma 7 dell'art. 26 della legge provinciale 18 ottobre 1995, n. 20, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: «7. In prima convocazione le consulte sono validamente costituite, qualora sia presente almeno la meta' piu' uno dei loro membri; in seconda convocazione e' sufficiente la presenza di un terzo dei membri.».