Art. 10 
 
                 Verifica del pericolo idrogeologico 
 
  1. Nei casi previsti dal presente regolamento, i  progetti  possono
essere approvati dalla  competente  autorita'  esclusivamente  previa
verifica del pericolo idrogeologico, di seguito  denominata  verifica
di pericolo. I costi di tale verifica  sono  a  carico  del  soggetto
proprietario o gestore. 
  2. La verifica  di  pericolo  e'  da  effettuare,  ai  sensi  delle
direttive per la redazione dei  piani  di  pericolo  approvate  dalla
Giunta provinciale, nei seguenti casi: 
    a) per interventi in aree non indagate; 
    b) per interventi per cui e' richiesta  un'indagine  approfondita
per passare dal grado di studio per la categoria b)  delle  direttive
per la  redazione  dei  piani  di  pericolo  approvate  dalla  Giunta
provinciale a quello per la categoria a) delle stesse direttive. 
  3. Le verifiche di pericolo devono tenere conto di quanto  previsto
dai piani di coordinamento territoriale e dai  piani  comunali  e  di
settore, in vigore o adottati, e devono essere espletate  secondo  le
indicazioni fornite dai  competenti  uffici  tecnici  provinciali.  I
risultati delle verifiche di pericolo sono recepiti nel  piano  delle
zone di pericolo alla sua prima rielaborazione o modifica. 
  4.  Le  verifiche  di  pericolo   possono   essere   elaborate   da
professionisti iscritti agli albi professionali degli ingegneri,  dei
geologi o dei dottori agronomi e forestali. A tal fine si applica  la
normativa vigente in ordine alle attivita' attribuite o riservate, in
via esclusiva o meno.