Art. 10 Verifica del pericolo idrogeologico 1. Nei casi previsti dal presente regolamento, i progetti possono essere approvati dalla competente autorita' esclusivamente previa verifica del pericolo idrogeologico, di seguito denominata verifica di pericolo. I costi di tale verifica sono a carico del soggetto proprietario o gestore. 2. La verifica di pericolo e' da effettuare, ai sensi delle direttive per la redazione dei piani di pericolo approvate dalla Giunta provinciale, nei seguenti casi: a) per interventi in aree non indagate; b) per interventi per cui e' richiesta un'indagine approfondita per passare dal grado di studio per la categoria b) delle direttive per la redazione dei piani di pericolo approvate dalla Giunta provinciale a quello per la categoria a) delle stesse direttive. 3. Le verifiche di pericolo devono tenere conto di quanto previsto dai piani di coordinamento territoriale e dai piani comunali e di settore, in vigore o adottati, e devono essere espletate secondo le indicazioni fornite dai competenti uffici tecnici provinciali. I risultati delle verifiche di pericolo sono recepiti nel piano delle zone di pericolo alla sua prima rielaborazione o modifica. 4. Le verifiche di pericolo possono essere elaborate da professionisti iscritti agli albi professionali degli ingegneri, dei geologi o dei dottori agronomi e forestali. A tal fine si applica la normativa vigente in ordine alle attivita' attribuite o riservate, in via esclusiva o meno.