Art. 11 
 
              Verifica di compatibilita' idrogeologica 
 
  1. Nei casi previsti dal presente  regolamento,  i  progetti  e  le
modifiche ai piani comunali di  cui  all'art.  5,  comma  3,  possono
essere approvati dalla  competente  autorita'  esclusivamente  previa
verifica  di  compatibilita'  idrogeologica,  di  seguito  denominata
verifica di compatibilita'. Nel corso di detta verifica  si  valutano
anche la conformita' alle disposizioni del presente regolamento e gli
effetti e le implicazioni per la sicurezza di persone e cose. I costi
di tale verifica sono a carico del soggetto proprietario o gestore. 
  2. La verifica di compatibilita' puo' essere  effettuata  solo  per
progetti  che  interessano  le  zone  gia'  indagate  nella  relativa
categoria di  grado  di  studio.  Con  la  verifica,  da  effettuarsi
conformemente alle direttive per la redazione dei piani  di  pericolo
approvate dalla Giunta provinciale, si stabilisce  la  compatibilita'
del progetto con i pericoli  riportati  sulla  carta  delle  zone  di
pericolo del comune. Nella verifica di compatibilita'  devono  essere
fornite indicazioni vincolanti relativamente ai seguenti punti: 
    a) valutazione del rischio specifico in  base  alle  interferenze
tra dissesti e uso attuale e programmato del suolo; 
    b)  esistenza  di  elementi  vulnerabili  e  gravita'  del  danno
potenziale; 
    c)  definizione  delle  necessarie  misure  di  riduzione   della
vulnerabilita'; 
    d) garanzia che non siano cagionati danni  a  terzi  nonche'  che
questi non siano esposti a rischi maggiori. 
  3. Le verifiche di compatibilita' devono  tenere  conto  di  quanto
previsto dai piani di coordinamento territoriale e dai piani comunali
e di settore, in vigore o adottati, e devono essere espletate secondo
le indicazioni fornite dai competenti uffici tecnici provinciali. 
  4.  Le  verifiche  di  compatibilita'  possono   essere   espletate
esclusivamente da tecnici con qualifica adeguata. 
  5. I risultati della verifica di compatibilita' sono vincolanti per
l'autorizzazione  degli  interventi  e   per   l'approvazione   delle
modifiche ai piani comunali di cui all'art.  5,  comma  3,  da  parte
delle autorita' competenti. 
  6.  Nella  segnalazione  certificata  di  agibilita'  deve   essere
certificata la regolare esecuzione delle misure  di  riduzione  della
vulnerabilita' stabilite nella verifica di compatibilita'. 
  7. La verifica di compatibilita'  non  sostituisce  la  valutazione
d'impatto  ambientale,  ne'  le  relazioni  e  le  altre  valutazioni
equivalenti richieste al soggetto promotore  del  progetto  da  norme
provinciali o statali.