Art. 11 Verifica di compatibilita' idrogeologica 1. Nei casi previsti dal presente regolamento, i progetti e le modifiche ai piani comunali di cui all'art. 5, comma 3, possono essere approvati dalla competente autorita' esclusivamente previa verifica di compatibilita' idrogeologica, di seguito denominata verifica di compatibilita'. Nel corso di detta verifica si valutano anche la conformita' alle disposizioni del presente regolamento e gli effetti e le implicazioni per la sicurezza di persone e cose. I costi di tale verifica sono a carico del soggetto proprietario o gestore. 2. La verifica di compatibilita' puo' essere effettuata solo per progetti che interessano le zone gia' indagate nella relativa categoria di grado di studio. Con la verifica, da effettuarsi conformemente alle direttive per la redazione dei piani di pericolo approvate dalla Giunta provinciale, si stabilisce la compatibilita' del progetto con i pericoli riportati sulla carta delle zone di pericolo del comune. Nella verifica di compatibilita' devono essere fornite indicazioni vincolanti relativamente ai seguenti punti: a) valutazione del rischio specifico in base alle interferenze tra dissesti e uso attuale e programmato del suolo; b) esistenza di elementi vulnerabili e gravita' del danno potenziale; c) definizione delle necessarie misure di riduzione della vulnerabilita'; d) garanzia che non siano cagionati danni a terzi nonche' che questi non siano esposti a rischi maggiori. 3. Le verifiche di compatibilita' devono tenere conto di quanto previsto dai piani di coordinamento territoriale e dai piani comunali e di settore, in vigore o adottati, e devono essere espletate secondo le indicazioni fornite dai competenti uffici tecnici provinciali. 4. Le verifiche di compatibilita' possono essere espletate esclusivamente da tecnici con qualifica adeguata. 5. I risultati della verifica di compatibilita' sono vincolanti per l'autorizzazione degli interventi e per l'approvazione delle modifiche ai piani comunali di cui all'art. 5, comma 3, da parte delle autorita' competenti. 6. Nella segnalazione certificata di agibilita' deve essere certificata la regolare esecuzione delle misure di riduzione della vulnerabilita' stabilite nella verifica di compatibilita'. 7. La verifica di compatibilita' non sostituisce la valutazione d'impatto ambientale, ne' le relazioni e le altre valutazioni equivalenti richieste al soggetto promotore del progetto da norme provinciali o statali.