Art. 12 
 
               Delocalizzazione e altri provvedimenti 
 
  1. Le costruzioni che si trovano nel verde agricolo in zone in  cui
sussiste un pericolo idrogeologico molto elevato  o  elevato  possono
essere delocalizzate in altra sede ai sensi  dell'art.  17,  comma  4
della legge, qualora anche con misure diverse e scaglionate  non  sia
tecnicamente possibile  o  economicamente  sostenibile  garantire  il
rischio specifico medio (Rs2) oppure un  rischio  minore.  Quando  la
delocalizzazione in  altra  sede  non  e'  possibile,  il  sindaco/la
sindaca  competente  predispone  piani  di  emergenza  conformi  alle
disposizioni in materia di  protezione  civile.  Nell'ambito  di  una
pianificazione di protezione civile congiunta tra comuni  confinanti,
possono essere previste misure che, in casi  motivati,  si  estendono
anche al territorio dell'altro comune. 
  2.  Le  strutture  all'aperto  gia'   esistenti,   che   non   sono
disciplinate all'art. 9 e che alla data dell'entrata  in  vigore  del
presente regolamento rientrano in zone in cui  sussiste  un  pericolo
idrogeologico molto elevato o elevato, devono essere sottoposte  alla
verifica di compatibilita' di cui all'art. 11.  Nell'ambito  di  tale
verifica devono essere fissati, in conformita'  alle  disposizioni  e
alla pianificazione in materia di protezione civile,  prescrizioni  e
misure che assicurino il rischio  specifico  medio  (Rs2)  oppure  un
rischio minore ai sensi delle direttive per la redazione dei piani di
pericolo approvate dalla Giunta provinciale.