Art. 8 
 
               Opere di sistemazione, difesa, bonifica 
                    e riqualificazione ambientale 
 
  1. Per la messa in sicurezza e la riduzione del danno potenziale  a
persone e cose, sull'intero territorio provinciale  sono  consentiti,
in deroga a quanto stabilito dall'art. 3, i seguenti interventi: 
    a) bonifica, sistemazione e  realizzazione  di  opere  di  difesa
attiva e passiva; 
    b)  risanamento  e  riqualificazione  ambientali   diretti   alla
riduzione del pericolo e  del  danno  potenziale,  a  condizione  che
favoriscano  la  ricostituzione  degli  equilibri   naturali,   della
vegetazione autoctona e delle biocenosi di vegetazione riparia; 
    c)  misure   urgenti,   disposte   dalle   competenti   autorita'
provinciali in caso di eventi  pericolosi  o  situazioni  di  rischio
eccezionali; 
    d) manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte  le  opere  di
difesa.