Art. 8 Opere di sistemazione, difesa, bonifica e riqualificazione ambientale 1. Per la messa in sicurezza e la riduzione del danno potenziale a persone e cose, sull'intero territorio provinciale sono consentiti, in deroga a quanto stabilito dall'art. 3, i seguenti interventi: a) bonifica, sistemazione e realizzazione di opere di difesa attiva e passiva; b) risanamento e riqualificazione ambientali diretti alla riduzione del pericolo e del danno potenziale, a condizione che favoriscano la ricostituzione degli equilibri naturali, della vegetazione autoctona e delle biocenosi di vegetazione riparia; c) misure urgenti, disposte dalle competenti autorita' provinciali in caso di eventi pericolosi o situazioni di rischio eccezionali; d) manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere di difesa.