Art. 9 
 
          Impianti sportivi e impianti per il tempo libero 
 
  1. Gli impianti sportivi  e  per  il  tempo  libero,  esistenti  al
momento dell'entrata in  vigore  del  presente  regolamento,  che  si
trovino in zone in  cui  sussiste  un  pericolo  idrogeologico  molto
elevato  o  elevato,  devono  essere  sottoposti  alla  verifica   di
compatibilita' idrogeologica di cui all'art. 11. Nell'ambito di  tale
verifica devono essere stabilite  prescrizioni  e  misure,  anche  di
carattere temporaneo, idonee ad assicurare il rischio specifico medio
(Rs2), o un rischio minore, ai sensi delle direttive per la redazione
dei  piani  di   pericolo   approvate   dalla   Giunta   provinciale.
L'attuazione  di  queste  misure  tese  a  garantire  la   necessaria
sicurezza deve avvenire entro  il  termine  massimo  di  dodici  mesi
dall'approvazione del piano delle zone di pericolo; qualora cio'  non
avvenga le parti degli impianti rientranti nelle zone in cui sussiste
il pericolo idrogeologico devono essere chiuse  e  spostate,  o  deve
essere ripristinata la destinazione originaria. 
  2. Per la nuova individuazione e la modifica di impianti sportivi e
per il tempo libero, compresi gli edifici annessi,  si  applicano  le
disposizioni di cui all'art. 3.