Art. 9 Impianti sportivi e impianti per il tempo libero 1. Gli impianti sportivi e per il tempo libero, esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, che si trovino in zone in cui sussiste un pericolo idrogeologico molto elevato o elevato, devono essere sottoposti alla verifica di compatibilita' idrogeologica di cui all'art. 11. Nell'ambito di tale verifica devono essere stabilite prescrizioni e misure, anche di carattere temporaneo, idonee ad assicurare il rischio specifico medio (Rs2), o un rischio minore, ai sensi delle direttive per la redazione dei piani di pericolo approvate dalla Giunta provinciale. L'attuazione di queste misure tese a garantire la necessaria sicurezza deve avvenire entro il termine massimo di dodici mesi dall'approvazione del piano delle zone di pericolo; qualora cio' non avvenga le parti degli impianti rientranti nelle zone in cui sussiste il pericolo idrogeologico devono essere chiuse e spostate, o deve essere ripristinata la destinazione originaria. 2. Per la nuova individuazione e la modifica di impianti sportivi e per il tempo libero, compresi gli edifici annessi, si applicano le disposizioni di cui all'art. 3.