Art. 10 
 
                  Formazione continua e permanente 
 
  1. La Regione promuove  le  condizioni  per  dare  effettivita'  al
diritto  alla  formazione  lungo  tutto  l'arco   della   vita,   con
particolare  riferimento  alle  attivita'  formative  finalizzate   a
rafforzare l'adattabilita' dei lavoratori, la mobilita' professionale
e la stabilizzazione dei rapporti di lavoro attraverso l'acquisizione
di  nuove  competenze  professionali  o  l'aggiornamento  di   quelle
possedute. 
  2.  Su  richiesta  delle  imprese,  la  Regione   promuove,   anche
attraverso la cooperazione con i fondi interprofessionali, azioni  di
formazione professionale continua rivolte a persone occupate  sia  in
regime di  lavoro  dipendente  che  in  forma  autonoma,  finalizzate
all'adeguamento delle  competenze  richieste  dall'aggiornamento  dei
processi produttivi e organizzativi. 
  3. La  Regione  sostiene,  altresi',  la  formazione  professionale
permanente, rivolta alla popolazione adulta, indipendentemente  dallo
stato  lavorativo  individuale,  e  finalizzata  all'acquisizione  di
competenze  professionalizzanti  che  favoriscono   le   opportunita'
occupazionali e la eventuale ricollocazione nel mondo del lavoro. 
  4. Nell'ambito delle proprie  competenze  la  Regione  promuove  lo
sviluppo di forme e modalita' innovative per la  formazione  continua
ed il lifelong learning anche mediante attestazioni  di  qualita'  di
corsi ed attivita' formative  autofinanziati  ad  accesso  libero  in
e-learning e corsi MOOC (Massive Open Online Courses).