Art. 10 Formazione continua e permanente 1. La Regione promuove le condizioni per dare effettivita' al diritto alla formazione lungo tutto l'arco della vita, con particolare riferimento alle attivita' formative finalizzate a rafforzare l'adattabilita' dei lavoratori, la mobilita' professionale e la stabilizzazione dei rapporti di lavoro attraverso l'acquisizione di nuove competenze professionali o l'aggiornamento di quelle possedute. 2. Su richiesta delle imprese, la Regione promuove, anche attraverso la cooperazione con i fondi interprofessionali, azioni di formazione professionale continua rivolte a persone occupate sia in regime di lavoro dipendente che in forma autonoma, finalizzate all'adeguamento delle competenze richieste dall'aggiornamento dei processi produttivi e organizzativi. 3. La Regione sostiene, altresi', la formazione professionale permanente, rivolta alla popolazione adulta, indipendentemente dallo stato lavorativo individuale, e finalizzata all'acquisizione di competenze professionalizzanti che favoriscono le opportunita' occupazionali e la eventuale ricollocazione nel mondo del lavoro. 4. Nell'ambito delle proprie competenze la Regione promuove lo sviluppo di forme e modalita' innovative per la formazione continua ed il lifelong learning anche mediante attestazioni di qualita' di corsi ed attivita' formative autofinanziati ad accesso libero in e-learning e corsi MOOC (Massive Open Online Courses).