Art. 7 Formazione tecnica superiore 1. I percorsi di Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) e di Istruzione tecnica superiore (ITS) si inseriscono nel sistema nazionale dell'istruzione superiore e sono istituiti per la formazione di tecnici specializzati. 2. La formazione tecnica superiore e' destinata a giovani e adulti, sia occupati che disoccupati, che dopo il conseguimento del diploma intendono specializzarsi. 3. La Regione provvede, nel rispetto del sistema di standard minimi delle competenze proprie di ciascuna figura di tecnico specializzato, agli atti di programmazione dell'offerta formativa promuovendo figure professionali a sostegno dei processi innovativi e tecnologici nonche' di sviluppo del territorio. 4. La Regione incentiva la cooperazione con imprese e universita' ed altri soggetti pubblici e privati al fine di creare sinergie operative nella realizzazione dei percorsi di cui al presente articolo.