Art. 4 Modifiche alla legge regionale n. 3/2015 1. Dopo il comma 1 dell'art. 39 della legge regionale 11 marzo 2015, n. 3 (Disposizioni regionali in materia di semplificazione), e' aggiunto il seguente: «1-bis. Per l'anno 2020, il termine di cui al comma 1, lettera l), ordinariamente fissato al 31 marzo, e' differito al 30 settembre 2020.».