Art. 4 
 
              Modifiche alla legge regionale n. 3/2015 
 
  1. Dopo il comma 1 dell'art. 39  della  legge  regionale  11  marzo
2015, n. 3 (Disposizioni regionali in materia di semplificazione), e'
aggiunto il seguente: 
    «1-bis. Per l'anno 2020, il termine di cui al  comma  1,  lettera
l), ordinariamente fissato al 31 marzo, e' differito al 30  settembre
2020.».