Art. 6 
 
                      Disposizione finanziaria 
 
  1.  Alla  copertura   degli   oneri   derivanti   dall'articolo   1
quantificati in 1.111.646,07 euro per l'anno 2020, in 706.981,15 euro
per l'anno 2021 e in 662.834,85 euro per l'anno 2022 si provvede: 
  a) quanto a 1.043.579,96 euro per l'anno 2020,  a  706.981,15  euro
per l'anno  2021  e  a  662.834,85  euro  per  l'anno  2022  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale "Fondo
globale per far fronte ad  oneri  derivanti  da  nuovi  provvedimenti
legislativi" di parte corrente nell'ambito  del  programma  03  della
missione 20 del bilancio di previsione 2020-2022; 
  B) quanto a 68.066,11 euro per l'anno 2020 mediante  corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale  "Fondo  globale  per
far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi"  di
parte capitale nell'ambito del programma 03  della  missione  20  del
bilancio di previsione 2020-2022. 
  2. La quantificazione dell'onere annuo derivante dall'articolo 1  a
carico  degli  esercizi  non  compresi  nel  bilancio  di  previsione
2020-2022  e'  demandata,  ai  sensi  dell'articolo  38  del  decreto
egislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, alla legge
di bilancio. 
  3.  Alla  copertura  degli   oneri   derivanti   dall'articolo   2,
quantificati in 50.000,00 euro per l'anno 2020,  in  100.000,00  euro
per l'anno 2021 e in 100.000,00 euro per  l'anno  2022,  si  provvede
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo
speciale "Fondo globale per far fronte ad oneri  derivanti  da  nuovi
provvedimenti  legislativi"  di  parte   corrente   nell'ambito   del
programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2020-2022. 
  4. La Ripartizione provinciale Finanze e' autorizzata ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.