Art. 10 
 
                        Controlli e sanzioni 
 
  1.  L'Amministrazione  provinciale  esegue,  su  tutte  le  domande
ammesse, controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni relative  al
requisito della grave difficolta' economica. 
  2. Inoltre, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge  provinciale
22 ottobre 1993, n. 17,  e  successive  modifiche,  saranno  eseguiti
controlli a campione sulla veridicita' delle altre  dichiarazioni  su
almeno il sei per cento delle domande ammesse. 
  3. L'agevolazione e' revocata, se si accertasse che: 
    a) mancano i presupposti per la sua concessione; 
    c) non sono stati rispettati gli obblighi assunti. 
  4.  In  caso  di  revoca  l'agevolazione  deve  essere  restituita,
maggiorata degli interessi legali decorrenti  dalla  data  della  sua
erogazione.