Art. 10 Controlli e sanzioni 1. L'Amministrazione provinciale esegue, su tutte le domande ammesse, controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni relative al requisito della grave difficolta' economica. 2. Inoltre, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, saranno eseguiti controlli a campione sulla veridicita' delle altre dichiarazioni su almeno il sei per cento delle domande ammesse. 3. L'agevolazione e' revocata, se si accertasse che: a) mancano i presupposti per la sua concessione; c) non sono stati rispettati gli obblighi assunti. 4. In caso di revoca l'agevolazione deve essere restituita, maggiorata degli interessi legali decorrenti dalla data della sua erogazione.