Art. 2 Beneficiari 1. Beneficiari della borsa di studio straordinaria sono le studentesse e gli studenti: a) che frequentano un'universita' per il conseguimento di un titolo o grado accademico; b) che, alla data di presentazione della domanda, sono in possesso di tutti i requisiti di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 del decreto del Presidente della Provincia 4 settembre 2020, n. 30, recante «Regolamento sulle borse di studio a studentesse e studenti frequentanti istituzioni universitarie o scuole ed istituti di istruzione e formazione tecnica superiore»; c) che, alla data di presentazione della domanda, sono in possesso dei requisiti di merito di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Provincia 4 settembre 2020, n. 30, oppure che comprovano di aver conseguito, a causa di uno dei gravi motivi di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) o g), dello stesso decreto, almeno il 40 per cento del merito di studio minimo previsto nel bando di concorso per le borse di studio ordinarie; d) il cui nucleo familiare di base ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, e successive modifiche, si trova in grave difficolta' economica, come definita dall'art. 3, comma 5, del presente regolamento, a causa di un'emergenza sanitaria. 2. Le studentesse e gli studenti richiedenti devono essere in possesso di tutti i requisiti di cui al comma 1.