Art. 2 
 
                             Beneficiari 
 
  1.  Beneficiari  della  borsa  di  studio  straordinaria  sono   le
studentesse e gli studenti: 
    a) che frequentano un'universita'  per  il  conseguimento  di  un
titolo o grado accademico; 
    b) che,  alla  data  di  presentazione  della  domanda,  sono  in
possesso di tutti i requisiti di cui agli articoli 3, 4, 5  e  6  del
decreto del Presidente della  Provincia  4  settembre  2020,  n.  30,
recante «Regolamento sulle borse di studio a studentesse  e  studenti
frequentanti  istituzioni  universitarie  o  scuole  ed  istituti  di
istruzione e formazione tecnica superiore»; 
    c) che,  alla  data  di  presentazione  della  domanda,  sono  in
possesso dei requisiti di merito di cui all'articolo  7  del  decreto
del Presidente della Provincia 4 settembre 2020, n.  30,  oppure  che
comprovano di aver conseguito, a causa di uno dei gravi motivi di cui
all'art. 9, comma 1, lettere a), b), c),  d),  e),  f)  o  g),  dello
stesso decreto, almeno il 40 per cento del merito  di  studio  minimo
previsto nel bando di concorso per le borse di studio ordinarie; 
    d) il cui nucleo familiare di base  ai  sensi  dell'art.  12  del
decreto del Presidente della Provincia  11  gennaio  2011,  n.  2,  e
successive modifiche, si trova in grave difficolta'  economica,  come
definita dall'art. 3, comma 5, del presente regolamento, a  causa  di
un'emergenza sanitaria. 
  2. Le studentesse e  gli  studenti  richiedenti  devono  essere  in
possesso di tutti i requisiti di cui al comma 1.