Art. 3 
 
                        Situazione economica 
 
  1. Ai fini del rilevamento e  della  valutazione  della  situazione
economica del nucleo familiare di base si applicano  le  disposizioni
di cui ai capi I e II del decreto del Presidente della  Provincia  11
gennaio 2011, n. 2, e successive modifiche. 
  2. L'assegnazione  della  borsa  di  studio  straordinaria  e'  una
prestazione  di  primo  livello,  per  la  quale  si  considerano   i
componenti del nucleo familiare  di  base  di  cui  all'art.  12  del
decreto del Presidente della Provincia  11  gennaio  2011,  n.  2,  e
successive modifiche, e il parametro della condizione  economica  del
nucleo familiare di base;  questo  e'  costituito  dal  valore  della
situazione economica (VSE) di cui all'art. 8 del medesimo decreto del
Presidente della Provincia, e successive modifiche. 
  3. Ai fini del rilevamento e  della  valutazione  della  situazione
economica iniziale del nucleo familiare di base si  considera  l'anno
precedente alla  presentazione  della  domanda  di  borsa  di  studio
straordinaria. 
  4.  Ai  fini  del  rilevamento  e  della  valutazione  della  grave
difficolta' economica del  nucleo  familiare  di  base  si  considera
l'anno  di  presentazione  della   domanda   di   borsa   di   studio
straordinaria. 
  5. La/Il richiedente e'  in  possesso  del  requisito  della  grave
difficolta' economica, se il VSE del suo nucleo familiare di base  di
cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Provincia 11  gennaio
2011,  n.  2,  e   successive   modifiche,   riferito   all'anno   di
presentazione della domanda, si e' ridotto almeno del 20 per cento  o
almeno del 40 per cento rispetto all'anno precedente.