Art. 3 Situazione economica 1. Ai fini del rilevamento e della valutazione della situazione economica del nucleo familiare di base si applicano le disposizioni di cui ai capi I e II del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, e successive modifiche. 2. L'assegnazione della borsa di studio straordinaria e' una prestazione di primo livello, per la quale si considerano i componenti del nucleo familiare di base di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, e successive modifiche, e il parametro della condizione economica del nucleo familiare di base; questo e' costituito dal valore della situazione economica (VSE) di cui all'art. 8 del medesimo decreto del Presidente della Provincia, e successive modifiche. 3. Ai fini del rilevamento e della valutazione della situazione economica iniziale del nucleo familiare di base si considera l'anno precedente alla presentazione della domanda di borsa di studio straordinaria. 4. Ai fini del rilevamento e della valutazione della grave difficolta' economica del nucleo familiare di base si considera l'anno di presentazione della domanda di borsa di studio straordinaria. 5. La/Il richiedente e' in possesso del requisito della grave difficolta' economica, se il VSE del suo nucleo familiare di base di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, e successive modifiche, riferito all'anno di presentazione della domanda, si e' ridotto almeno del 20 per cento o almeno del 40 per cento rispetto all'anno precedente.