Art. 9 Restituzione volontaria 1. In applicazione dell'art. 3, commi 3, 4 e 5, la studentessa/lo studente deve comprovare il requisito della grave difficolta' economica, presentando, entro il 30 settembre dell'anno successivo, la dichiarazione attestante il VSE del proprio nucleo familiare di base, riferito all'anno di presentazione della domanda. Nel caso in cui non possieda questo requisito o non abbia presentato la dichiarazione suindicata, la studentessa/lo studente deve restituire immediatamente e senza alcuna richiesta da parte dell'Ufficio provinciale per il diritto allo studio universitario la borsa di studio straordinaria, maggiorata degli interessi legali decorrenti dalla data della sua erogazione.