Art. 9 
 
                       Restituzione volontaria 
 
  1. In applicazione dell'art. 3, commi 3, 4 e 5,  la  studentessa/lo
studente  deve  comprovare  il  requisito  della  grave   difficolta'
economica, presentando, entro il 30 settembre  dell'anno  successivo,
la dichiarazione attestante il VSE del proprio  nucleo  familiare  di
base, riferito all'anno di presentazione della domanda. Nel  caso  in
cui  non  possieda  questo  requisito  o  non  abbia  presentato   la
dichiarazione suindicata, la studentessa/lo studente deve  restituire
immediatamente  e  senza  alcuna  richiesta  da  parte   dell'Ufficio
provinciale per il diritto allo  studio  universitario  la  borsa  di
studio straordinaria, maggiorata degli  interessi  legali  decorrenti
dalla data della sua erogazione.