Art. 3 
 
                     Cessione a titolo gratuito 
 
  1. La cessione in proprieta' avviene  senza  alcun  onere  per  gli
appartamenti costruiti da  cooperative  che  abbiano  provveduto,  in
forza della convenzione stipulata con il comune ai sensi dell'art. 35
della legge 22 ottobre 1971, n. 865, ad  effettuare  direttamente  le
attivita' di esproprio e a corrispondere direttamente alla proprieta'
espropriata l'intera indennita' prevista dal decreto di  esproprio  o
quella  maggiore  indennita'  derivante   da   accordi   bonariamente
intervenuti per evitare contenziosi giudiziari o si  siano  accollate
il maggiore onere espropriativo  stabilito  da  sentenze  passate  in
giudicato.