Art. 4 
 
                      Cessione a titolo oneroso 
 
  1. La cessione in proprieta' e' a titolo oneroso per le cooperative
che hanno avuto concessa l'area in diritto di  superficie  alle  piu'
favorevoli  condizioni  economiche,   rispetto   alla   cessione   in
proprieta', previste dall'art. 35, comma 12, della legge  22  ottobre
1971, n. 865 e successive modificazioni. 
  2. Nei casi di cui al comma 1, la cessione in proprieta' delle aree
avviene previo pagamento di una somma  pari  alla  differenza  tra  i
costi di concessione in diritto di superficie e i costi  di  cessione
in proprieta' gravanti sulle cooperative alla data di  stipula  della
convenzione. L'importo di cui al  precedente  periodo  e'  rivalutato
sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi  al  consumo
per le famiglie di operai e impiegati, dalla data  di  pagamento  del
costo di  concessione  dell'area  sino  alla  data  di  richiesta  di
cessione in proprieta' della stessa.