Art. 4 Cessione a titolo oneroso 1. La cessione in proprieta' e' a titolo oneroso per le cooperative che hanno avuto concessa l'area in diritto di superficie alle piu' favorevoli condizioni economiche, rispetto alla cessione in proprieta', previste dall'art. 35, comma 12, della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni. 2. Nei casi di cui al comma 1, la cessione in proprieta' delle aree avviene previo pagamento di una somma pari alla differenza tra i costi di concessione in diritto di superficie e i costi di cessione in proprieta' gravanti sulle cooperative alla data di stipula della convenzione. L'importo di cui al precedente periodo e' rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, dalla data di pagamento del costo di concessione dell'area sino alla data di richiesta di cessione in proprieta' della stessa.