Art. 8 Preferenze e tutela del patrimonio immobiliare tradizionale 1. Le cooperative di autorecupero di cui all'art. 7 realizzano interventi, secondo le prescrizioni dei regolamenti comunali in materia di edilizia, conformi allo standard architettonico dei luoghi dove e' collocato l'immobile da recuperare e secondo principi di eco-compatibilita'. 2. Gli interventi di cui al comma 1, conformi alla disciplina prevista dalla legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 e successive modificazioni, sono finalizzati al recupero degli immobili di proprieta' pubblica ceduti attraverso convenzioni sottoscritte ai sensi della legislazione vigente e sono caratterizzati dall'ottenimento del risparmio e-nergetico e di miglioramenti anti sismici.