Art. 8 
 
     Preferenze e tutela del patrimonio immobiliare tradizionale 
 
  1. Le cooperative di autorecupero  di  cui  all'art.  7  realizzano
interventi, secondo  le  prescrizioni  dei  regolamenti  comunali  in
materia di edilizia, conformi allo standard architettonico dei luoghi
dove e' collocato l'immobile da  recuperare  e  secondo  principi  di
eco-compatibilita'. 
  2. Gli interventi di cui  al  comma  1,  conformi  alla  disciplina
prevista dalla legge regionale 10 agosto 2016,  n.  16  e  successive
modificazioni,  sono  finalizzati  al  recupero  degli  immobili   di
proprieta' pubblica ceduti  attraverso  convenzioni  sottoscritte  ai
sensi   della   legislazione   vigente    e    sono    caratterizzati
dall'ottenimento del risparmio e-nergetico e  di  miglioramenti  anti
sismici.