Allegato Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 maggio 1974, n. 17 (Norme per l'esercizio delle funzioni delegate alla Regione con Decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, in materia di interventi di pronto soccorso in dipendenza di calamita' naturali). Art. 1. Sostituzione dell'art. 1 della legge regionale n. 17/1974 1. L'art. 1 della legge regionale 30 maggio 1974, n. 17 (Norme per l'esercizio delle funzioni delegate alla Regione con decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, in materia di interventi di pronto soccorso in dipendenza di calamita' naturali) e' sostituito dal seguente: «Art. 1. - 1. La Giunta regionale e' competente per gli interventi di pronto soccorso dipendenti da necessita' di pubblico interesse o che recano stato di pregiudizio alla pubblica incolumita' a seguito di eventi calamitosi che l'abbiano determinato, quali scosse telluriche, alluvioni, piene, nubifragi, mareggiate, valanghe ed altre calamita' naturali anche non ricadenti nell'ambito del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile). 2. Resta ferma la competenza statale per gli interventi a seguito di calamita' dichiarate di estensione ed entita' particolarmente gravi.». Art. 2. Inserimento degli articoli 1-bis e 1-ter nella legge regionale n. 17/1974 1. Dopo l'art. 1 della legge regionale n. 17/1974 sono inseriti i seguenti: «Art. 1-bis. - 1. Gli interventi di cui all'art. 1 riguardano esclusivamente le seguenti categorie di opere di pubblico interesse: a) puntellamenti, demolizioni, sgomberi ed altre opere di edilizia, a tutela della pubblica incolumita'; b) ripristino del transito interrotto, di acquedotti, di fognature e di altre opere igieniche/sanitarie, limitatamente alle parti danneggiate dell'opera; c) ripristino di opere idrauliche danneggiate o interventi di ripristino della sezione di deflusso; d) interventi per il dissesto idrogeologico o opere idrauliche non riconducibili ad interventi di programmazione ordinaria di settore. Gli interventi non devono in alcun modo essere imputabili a condizioni derivanti da mancata manutenzione, difetto di costruzione o inadeguatezza tecnica o a preesistenti condizioni di instabilita' o di dissesto. I lavori sono ammessi fino all'importo di euro 200.000,00. Art. 1-ter. - 1. All'attuazione degli interventi di cui all'art. 1-bis provvede il servizio del Genio civile regionale territorialmente competente con le modalita' stabilite negli articoli 2, 3 e 4. 2. Le richieste di intervento di enti diversi dalla Regione Abruzzo, a pena di decadenza, sono inoltrate, entro dieci giorni dall'evento calamitoso, al servizio del Genio civile regionale competente, che provvede all'istruttoria delle stesse. 3. Le richieste di intervento ricadenti nell'ambito dell'art. 2 contengono un verbale in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato, una descrizione con computo e quadro tecnico economico (QTE) di massima dei lavori necessari per rimuoverlo. Il verbale e' compilato dal responsabile del procedimento o dal tecnico competente per territorio o dal tecnico all'uopo incaricato dell'ente comunale o provinciale territorialmente competente. 4. Le richieste di intervento ricadenti nell'ambito dell'art. 3 contengono un verbale di somma urgenza ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) ed una dichiarazione a firma dell'autorita' dell'ente richiedente nella quale sia accertato che la situazione di pubblico pericolo non sia risolvibile con mezzi tecnici ed economici, a disposizione o reperibili dall'ente stesso e che per tali ragioni non risulta possibile completare le procedure di somma urgenza ai sensi del decreto legislativo 50/2016 in forma autonoma.». Art. 3. Sostituzione dell'art. 2 della legge regionale n. 17/1974 1. L'art. 2 della legge regionale n. 17/1974 e' sostituito dal seguente: «Art. 2. - 1. Gli interventi di urgenza riguardano le categorie di opere di cui all'art. 1-bis. 2. A seguito dell'attivazione degli interventi di cui al comma 1 dell'art. 1-ter ovvero a seguito dell'esito favorevole dell'istruttoria delle richieste di cui all'art. 1-ter, comma 3 ed eventuale sopralluogo del Genio civile regionale, il dirigente del servizio del Genio civile regionale territorialmente competente propone il finanziamento al direttore di Dipartimento competente al fine della concessione.». Art. 4. Inserimento dell'art. 2-bis nella legge regionale n. 17/1974 1. Dopo l'art. 2 della legge regionale n. 17/1974 e' inserito il seguente: «Art. 2-bis. - 1. Gli interventi urgenti di cui all'art. 2 sono realizzati avuto riguardo all'entita' del bene esposto al pericolo incombente ed all'entita' del danno ipotizzabile stimato nel numero di persone coinvolte, considerando come valore primario da salvaguardare l'incolumita' delle persone secondo il seguente ordine prioritario: a) gli agglomerati urbani comprese le zone di espansione urbanistica; b) le infrastrutture a rete e vie di comunicazione di rilevanza strategica privilegiando il pronto ripristino della funzionalita' delle infrastrutture stradali di livello provinciale e comunale interrotte parzialmente o totalmente, la cui scala di priorita' e' individuata in funzione della popolazione servita e di immanente potenziale isolamento di centri abitati, nonche' di collegamento ad infrastrutture di primaria necessita' quali presidi medico-ospedalieri, presidi di pubblica sicurezza ed altri edifici ed opere individuati nei piani di emergenza comunali; c) le aree in cui insistono insediamenti produttivi o impianti tecnologici di rilievo; d) le aree sede di servizi pubblici e privati, di strutture ricettive, di impianti sportivi e ricreativi; e) il patrimonio ambientale e beni culturali di interesse rilevante. 2. Ai fini di cui al comma 1, il Servizio del Genio civile regionale territorialmente competente o gli altri Enti diversi dalla Regione predispongono quanto previsto dal comma 3 dell'art. 1-ter, con l'indicazione dettagliata di tutti gli elementi di cui al comma 1 che consentano la graduazione delle priorita' da parte del direttore del Dipartimento competente ai fini della concessione del finanziamento.». Art. 5. Sostituzione dell'art. 3 della legge regionale n. 17/1974 1. L'art. 3 della legge regionale n. 17/1974 e' sostituito dal seguente: «Art. 3. - 1. A seguito dell'attivazione degli interventi di cui all'art. 1-ter, comma 1 ovvero a seguito dell'esito favorevole dell'istruttoria delle richieste di cui all'art. 1-ter, comma 4, per gli interventi di somma urgenza che non consentono alcun indugio e per i quali sia quindi necessaria l'immediata esecuzione dei lavori riguardanti le categorie di opere di cui all'art. 1-bis, la relativa autorizzazione, previo sopralluogo da parte del servizio Genio civile regionale territorialmente competente, e' richiesta, dal dirigente del servizio del Genio civile territorialmente competente, direttamente al direttore di Dipartimento competente ai fini della concessione.». Art. 6. Sostituzione dell'art. 4 della legge regionale n. 17/1974 1. L'art. 4 della legge regionale n. 17/1974 e' sostituito dal seguente: «Art. 4. - 1. Gli interventi che sono eseguiti in base alla presente legge sono dichiarati di pubblica utilita', urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge e realizzati in via prioritaria direttamente dal Genio civile regionale competente ovvero dagli altri enti tramite convenzione.». Art. 7 Sostituzione dell'art. 5 della legge regionale n. 17/1974 1. L'art. 5 della legge regionale n. 17/1974 e' sostituito dal seguente: «Art. 5. - 1. Tutti i soggetti incaricati per l'esecuzione di lavori secondo le procedure negoziate devono essere individuati tra gli operatori economici contenuti negli appositi elenchi del Servizio del Genio civile regionale territorialmente competente.». Art. 8. Introduzione dell'art. 5-bis nella legge regionale n. 17/1974 1. Dopo l'art. 5 della legge regionale n. 17/1974 e' inserito il seguente: «Art. 5-bis (Disposizioni finanziarie). - 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nei limiti delle risorse stanziate annualmente dalla legge di bilancio nell'ambito della Missione 09, Programma 01, Titolo 2 della parte spesa del bilancio regionale.». Art. 9. Norma finanziaria 1. La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Art. 10. Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT). Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 38/4 del 17 novembre 2020, ha approvato la presente legge. Il Presidente: Sospiri