Art. 13 Sostituzione dell'art. 35 della legge regionale n. 18/2015 1. L'art. 35 della legge regionale n. 18/2015 e' sostituito dal seguente: «Art. 35 (Andamento e monitoraggio della finanza pubblica locale). - 1. La Regione assicura a favore degli enti locali il supporto alla corretta programmazione e gestione delle risorse pubbliche per individuare carenze e prevenire criticita' nell'interesse del sistema integrato. 2. La Regione favorisce una cultura di attento e costante controllo degli equilibri finanziari, di condivisione delle buone pratiche e di valorizzazione dei territori, per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte del sistema integrato. 3. Ai sensi di quanto previsto al comma 1, la Regione effettua un monitoraggio dei conti pubblici, anche tramite l'attivita' di cui all'art. 31, comma 1, allo scopo di valutare la sostenibilita' del sistema integrato. 4. Per le attivita' previste ai commi da 1 a 3 la Regione puo' avvalersi del contributo dell'organo di revisione economico-finanziaria degli enti locali. 5. La Giunta regionale puo' definire con deliberazione ambiti specifici di monitoraggio, nonche' le modalita' di attuazione del medesimo, anche mediante tecniche di campionamento. 6. La Giunta regionale informa il consiglio regionale e il consiglio delle autonomie locali, con cadenza periodica, sull'andamento e sugli esiti dei monitoraggi della finanza pubblica locale del sistema integrato.».