Art. 13 
 
                      Sostituzione dell'art. 35 
                  della legge regionale n. 18/2015 
 
  1. L'art. 35 della legge regionale n.  18/2015  e'  sostituito  dal
seguente: 
    «Art.  35  (Andamento  e  monitoraggio  della  finanza   pubblica
locale). - 1. La Regione assicura  a  favore  degli  enti  locali  il
supporto  alla  corretta  programmazione  e  gestione  delle  risorse
pubbliche   per   individuare   carenze   e   prevenire    criticita'
nell'interesse del sistema integrato. 
  2. La Regione favorisce una cultura di attento e costante controllo
degli equilibri finanziari, di condivisione delle buone pratiche e di
valorizzazione dei territori, per il conseguimento degli obiettivi di
finanza pubblica da parte del sistema integrato. 
  3. Ai sensi di quanto previsto al comma 1, la Regione  effettua  un
monitoraggio dei conti pubblici, anche  tramite  l'attivita'  di  cui
all'art. 31, comma 1, allo scopo di valutare  la  sostenibilita'  del
sistema integrato. 
  4. Per le attivita' previste ai commi da 1  a  3  la  Regione  puo'
avvalersi     del     contributo     dell'organo     di     revisione
economico-finanziaria degli enti locali. 
  5. La Giunta  regionale  puo'  definire  con  deliberazione  ambiti
specifici di monitoraggio, nonche' le  modalita'  di  attuazione  del
medesimo, anche mediante tecniche di campionamento. 
  6.  La  Giunta  regionale  informa  il  consiglio  regionale  e  il
consiglio   delle   autonomie   locali,   con   cadenza    periodica,
sull'andamento e sugli esiti dei monitoraggi della  finanza  pubblica
locale del sistema integrato.».