Art. 17 
 
              Concertazione delle politiche di sviluppo 
 
  1. La Regione concerta annualmente con gli enti locali le politiche
di sviluppo  del  sistema  integrato  Regione-autonomie  locali,  per
favorirne il coordinamento e per promuovere un sistema di  governance
tra  le  amministrazioni  locali   mediante   il   finanziamento   di
investimenti di carattere sovracomunale  e  di  interesse  strategico
regionale. 
  2. La concertazione per lo sviluppo dei territori si svolge tra  la
Regione, i comuni in forma  singola  o  associata,  le  comunita'  di
montagna e la comunita' collinare del Friuli. 
  3. Con deliberazione della  Giunta  regionale,  previo  parere  del
consiglio delle autonomie  locali,  sono  disciplinate  le  procedure
della concertazione, le tipologie di quote del fondo e  le  tipologie
di  interventi  finanziabili  con  tali  quote,   le   modalita'   di
presentazione delle proposte di  investimento  da  parte  degli  enti
locali, nonche' ogni altra previsione funzionale al  riparto  e  alla
gestione delle risorse di cui al comma 4. 
  4. Le risorse finanziarie per  la  concertazione  sono  determinate
annualmente nell'ambito della legge regionale di stabilita'. 
  5. Le risorse della concertazione non  sono  cumulabili  con  altre
risorse regionali e non finanziano interventi parziali, salvo i lotti
funzionali. 
  6. Una volta conclusa la procedura di concertazione e  definito  il
riparto con legge regionale, le risorse  individuate  per  i  singoli
investimenti non possono essere oggetto di devoluzione  a  favore  di
altri interventi. 
  7. Le direzioni  centrali  competenti  per  materia  gestiscono  la
concessione,  l'erogazione,  il  monitoraggio  dell'attuazione  degli
investimenti,  la  proroga  della  tempistica,  se   prevista   dalla
deliberazione di cui al comma 3, la  verifica  della  rendicontazione
finale degli interventi finanziati e ogni altro adempimento  connesso
e  conseguente  con  riferimento  agli  investimenti  rientranti  nel
settore seguito per competenza. 
  8. Per la  rendicontazione  finale  degli  investimenti  concertati
trova applicazione l'art. 42 della legge regionale 20 marzo 2000,  n.
7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento  amministrativo
e di diritto di accesso).