Art. 2 
 
                      Sostituzione dell'art. 18 
                  della legge regionale n. 18/2015 
 
  1. L'art. 18 della legge regionale n.  18/2015  e'  sostituito  dal
seguente: 
    «Art. 18 (Obblighi di finanza  pubblica).  -  1.  Fermo  restando
quanto previsto all'art. 2, comma 2-bis, in attuazione del  principio
di cui all'art. 2, comma 2, il presente capo disciplina gli  obblighi
di finanza pubblica degli enti locali della Regione. 
  2.  La  Giunta  regionale,  sentita   la   commissione   consiliare
competente, con deliberazione definisce i termini e le modalita'  per
il rispetto degli obblighi di cui al comma 1.».