Art. 2 Sostituzione dell'art. 18 della legge regionale n. 18/2015 1. L'art. 18 della legge regionale n. 18/2015 e' sostituito dal seguente: «Art. 18 (Obblighi di finanza pubblica). - 1. Fermo restando quanto previsto all'art. 2, comma 2-bis, in attuazione del principio di cui all'art. 2, comma 2, il presente capo disciplina gli obblighi di finanza pubblica degli enti locali della Regione. 2. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, con deliberazione definisce i termini e le modalita' per il rispetto degli obblighi di cui al comma 1.».