Art. 3 
 
                      Sostituzione dell'art. 19 
                  della legge regionale n. 18/2015 
 
  1. L'art. 19 della legge regionale n.  18/2015  e'  sostituito  dal
seguente: 
    «Art. 19 (Definizione degli obblighi di  finanza  pubblica  degli
enti locali). - 1. Gli enti locali sono tenuti ad assicurare: 
      a) l'equilibrio di bilancio ai sensi dell'art. 20; 
      b) la sostenibilita' del debito ai sensi dell'art. 21; 
      c)  la  sostenibilita'  della  spesa  di  personale  ai   sensi
dell'art. 22,  quale  obbligo  anche  ai  fini  dei  vincoli  per  il
reclutamento e per il contenimento della spesa di personale.».