Art. 3 Sostituzione dell'art. 19 della legge regionale n. 18/2015 1. L'art. 19 della legge regionale n. 18/2015 e' sostituito dal seguente: «Art. 19 (Definizione degli obblighi di finanza pubblica degli enti locali). - 1. Gli enti locali sono tenuti ad assicurare: a) l'equilibrio di bilancio ai sensi dell'art. 20; b) la sostenibilita' del debito ai sensi dell'art. 21; c) la sostenibilita' della spesa di personale ai sensi dell'art. 22, quale obbligo anche ai fini dei vincoli per il reclutamento e per il contenimento della spesa di personale.».