Art. 5 
 
                      Sostituzione dell'art. 21 
                  della legge regionale n. 18/2015 
 
  1. L'art. 21 della legge regionale n.  18/2015  e'  sostituito  dal
seguente: 
    «Art. 21 (Sostenibilita' del debito). - 1. Fermo restando  quanto
previsto dall'art. 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
(Testo unico delle leggi sull'ordinamento  degli  enti  locali),  gli
enti locali assicurano la sostenibilita'  del  debito  mantenendo  il
medesimo entro un valore soglia. 
  2. Il valore soglia e' determinato quale rapporto  percentuale  fra
la spesa per rimborso di prestiti e le  entrate  correnti,  calcolato
con i dati relativi al rendiconto di gestione e  desunto  dal  "Piano
degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" di cui  all'art.
18-bis del decreto legislativo n. 118/2011. 
  3.  Il  valore  soglia  puo'  essere   differenziato   per   classe
demografica. 
  4. La Giunta regionale  definisce,  con  la  deliberazione  di  cui
all'art. 18, comma 2, il valore soglia di cui al comma 1,  le  classi
demografiche, la modulazione e  differenziazione  del  valore  soglia
rispetto al  valore  medio  per  classe  demografica,  nonche'  altri
aspetti relativi al parametro di sostenibilita' del debito. 
  5. Gli enti locali che si collocano al di sopra del  valore  soglia
di cui al comma 1 adottano le misure  necessarie  per  conseguire  il
predetto valore entro cinque anni, a decorrere dall'anno successivo a
quello in cui e' rilevato il superamento. 
  6. Per i comuni istituiti a seguito di fusione il termine di cui al
comma 5 e' di sei anni. 
  7. Gli enti locali che si collocano al di sotto del  valore  soglia
di cui al comma 1 possono incrementare  il  proprio  debito  fino  al
raggiungimento del valore soglia.».