Art. 6 Sostituzione dell'art. 22 della legge regionale n. 18/2015 1. L'art. 22 della legge regionale n. 18/2015 e' sostituito dal seguente: «Art. 22 (Sostenibilita' della spesa di personale). - 1. Gli enti locali assicurano la sostenibilita' della spesa complessiva di personale, al lordo degli oneri riflessi e al netto dell'IRAP, mantenendo la medesima entro un valore soglia. 2. Il valore soglia e' determinato quale rapporto percentuale tra la spesa di personale come definita al comma 1 e la media degli accertamenti riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, al netto del fondo crediti di dubbia esigibilita' stanziato in bilancio di previsione relativo all'ultima annualita' considerata. 3. Il valore soglia puo' essere differenziato per classi demografiche. 4. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'art. 110 del decreto legislativo n. 267/2000. 5. La Giunta regionale definisce, con la deliberazione di cui all'art. 18, comma 2, il valore soglia di cui al comma 1, le classi demografiche, la modulazione e differenziazione del valore soglia rispetto al valore medio per classe demografica, nonche' altri aspetti relativi al parametro di sostenibilita' della spesa di personale. 6. La Giunta regionale, nella deliberazione di cui al comma 5, tiene conto, prevedendo opportuni correttivi al calcolo del valore soglia, delle specificita' dei servizi erogati dagli enti locali del Friuli-Venezia Giulia. 7. Gli enti locali che si collocano al di sopra del valore soglia di cui al comma 1 adottano le misure necessarie per conseguire il predetto valore entro cinque anni, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui e' rilevato il superamento. 8. Per i comuni istituiti a seguito di fusione il termine di cui al comma 7 e' di sei anni. 9. Le aziende per i servizi alla persona e le aziende sanitarie, enti delegati alla realizzazione del servizio sociale dei comuni ai sensi della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), presso le quali sono costituite le piante organiche aggiuntive, osservano i limiti previsti dal comma 1, in relazione al personale riferito alla gestione del servizio sociale. Con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 18, comma 2, sono definiti termini e modalita' per tali enti.».