Art. 6 
 
                      Sostituzione dell'art. 22 
                  della legge regionale n. 18/2015 
 
  1. L'art. 22 della legge regionale n.  18/2015  e'  sostituito  dal
seguente: 
    «Art. 22 (Sostenibilita' della spesa di personale). - 1. Gli enti
locali  assicurano  la  sostenibilita'  della  spesa  complessiva  di
personale, al lordo  degli  oneri  riflessi  e  al  netto  dell'IRAP,
mantenendo la medesima entro un valore soglia. 
  2. Il valore soglia e' determinato quale rapporto  percentuale  tra
la spesa di personale come definita al  comma  1  e  la  media  degli
accertamenti riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi  tre
rendiconti  approvati,  al  netto  del  fondo   crediti   di   dubbia
esigibilita' stanziato in bilancio di previsione relativo  all'ultima
annualita' considerata. 
  3.  Il  valore  soglia  puo'  essere   differenziato   per   classi
demografiche. 
  4. Ai fini dell'applicazione del presente  articolo,  costituiscono
spese  di  personale  anche  quelle  sostenute  per  i  rapporti   di
collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione  di
lavoro, per il personale di cui all'art. 110 del decreto  legislativo
n. 267/2000. 
  5. La Giunta regionale  definisce,  con  la  deliberazione  di  cui
all'art. 18, comma 2, il valore soglia di cui al comma 1,  le  classi
demografiche, la modulazione e  differenziazione  del  valore  soglia
rispetto al  valore  medio  per  classe  demografica,  nonche'  altri
aspetti relativi  al  parametro  di  sostenibilita'  della  spesa  di
personale. 
  6. La Giunta regionale, nella deliberazione  di  cui  al  comma  5,
tiene conto, prevedendo opportuni correttivi al  calcolo  del  valore
soglia, delle specificita' dei servizi erogati dagli enti locali  del
Friuli-Venezia Giulia. 
  7. Gli enti locali che si collocano al di sopra del  valore  soglia
di cui al comma 1 adottano le misure  necessarie  per  conseguire  il
predetto valore entro cinque anni, a decorrere dall'anno successivo a
quello in cui e' rilevato il superamento. 
  8. Per i comuni istituiti a seguito di fusione il termine di cui al
comma 7 e' di sei anni. 
  9. Le aziende per i servizi alla persona e  le  aziende  sanitarie,
enti delegati alla realizzazione del servizio sociale dei  comuni  ai
sensi della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di
interventi e servizi per la promozione e la  tutela  dei  diritti  di
cittadinanza sociale), presso le  quali  sono  costituite  le  piante
organiche aggiuntive, osservano i limiti previsti  dal  comma  1,  in
relazione al personale riferito alla gestione del  servizio  sociale.
Con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 18, comma
2, sono definiti termini e modalita' per tali enti.».