Art. 2 
 
                         Oggetto e requisiti 
 
  1. Ai soggetti  beneficiari  in  Sicilia  degli  incentivi  di  cui
all'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n.  91  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  3  agosto  2017,  n.  123  e  successive
modificazioni e integrazioni e' riconosciuto dall'anno 2020 ed  entro
il  31  dicembre  2022,  a  titolo  di  incentivo,   un   contributo,
parametrato alle imposte  di  spettanza  della  Regione  versate  per
ciascuno dei primi tre periodi di imposta  decorrenti  da  quello  di
presentazione  dell'istanza,  a  titolo  di   addizionale   regionale
all'imposta sul reddito  delle  persone  fisiche  (IRPEF),  di  tassa
automobilistica per gli automezzi di loro proprieta' immatricolati in
Sicilia strettamente necessari al  ciclo  di  produzione  di  cui  al
programma di spesa  ammesso  al  beneficio  di  cui  all'art.  1  del
decreto-legge 20 giugno 2017, n.  91  e  successive  modificazioni  e
integrazioni o per il trasporto  in  conservazione  condizionata  dei
prodotti, di imposta di registro, ipotecaria, catastale  e  di  bollo
per  l'acquisto  di   beni   immobili   connessi   allo   svolgimento
dell'attivita'. 
  2. Soggetti beneficiari degli  incentivi  di  cui  all'art.  1  del
decreto-legge 20 giugno 2017, n.  91  e  successive  modificazioni  e
integrazioni, si intendono, secondo quanto previsto dal  decreto  del
Ministro per la coesione territoriale e il  mezzogiorno  di  concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze del 9 novembre 2017, n.
174 «Regolamento concernente la misura incentivante "Resto al Sud" di
cui all'art. 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto  2017,  n.  123»  le  imprese
costituitesi ai sensi dell'art. 1,  comma  6,  del  decreto-legge  n.
91/2017  e  successive  modificazioni  e  integrazioni  e   risultate
assegnatarie dell'agevolazione.