Art. 2 Oggetto e requisiti 1. Ai soggetti beneficiari in Sicilia degli incentivi di cui all'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni e' riconosciuto dall'anno 2020 ed entro il 31 dicembre 2022, a titolo di incentivo, un contributo, parametrato alle imposte di spettanza della Regione versate per ciascuno dei primi tre periodi di imposta decorrenti da quello di presentazione dell'istanza, a titolo di addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), di tassa automobilistica per gli automezzi di loro proprieta' immatricolati in Sicilia strettamente necessari al ciclo di produzione di cui al programma di spesa ammesso al beneficio di cui all'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 e successive modificazioni e integrazioni o per il trasporto in conservazione condizionata dei prodotti, di imposta di registro, ipotecaria, catastale e di bollo per l'acquisto di beni immobili connessi allo svolgimento dell'attivita'. 2. Soggetti beneficiari degli incentivi di cui all'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 e successive modificazioni e integrazioni, si intendono, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro per la coesione territoriale e il mezzogiorno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 9 novembre 2017, n. 174 «Regolamento concernente la misura incentivante "Resto al Sud" di cui all'art. 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123» le imprese costituitesi ai sensi dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge n. 91/2017 e successive modificazioni e integrazioni e risultate assegnatarie dell'agevolazione.