Art. 4 Richiesta e riconoscimento del contributo 1. Per accedere al contributo i soggetti di cui al precedente art. 2 presentano, nel periodo compreso dal 15 maggio al 31 maggio di ciascun anno un'istanza all'Assessorato regionale dell'economia - Dipartimento delle finanze e del credito, il cui modello e le modalita' di presentazione, sono adottati entro trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del presente regolamento, con apposito provvedimento dell'Assessore regionale per l'economia, nel quale sono indicati gli identificativi dell'impresa, l'ubicazione dei locali dove si svolge l'attivita' economica, il settore di appartenenza, il limite di aiuto utilizzabile, l'ammontare complessivo del contributo richiesto. L'istanza deve, altresi', contenere, i seguenti elementi: a) gli altri dati indicati nel provvedimento di approvazione del modello di istanza; b) l'impegno ad accettare le disposizioni contenute nel regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», e successive modificazioni; c) l'indicazione, per importi di cui all'art. 91, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, degli elementi indispensabili per la richiesta da parte dell'Assessorato regionale dell'economia - Dipartimento delle finanze e del credito delle informazioni antimafia; d) l'indicazione, nei casi previsti dall'art. 10, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 2 dicembre 2005, n. 248 e successive modificazioni e integrazioni nonche' dalla normativa nazionale e regionale di riferimento, degli elementi indispensabili per la richiesta da parte dell'Assessorato regionale dell'economia - Dipartimento delle finanze e del credito - del Documento unico di regolarita' contributiva; e) l'indicazione annua della stima dei seguenti versamenti annui delle imposte di cui al precedente art. 3, con riferimento all'anno nel quale l'istanza e' presentata e ai due anni immediatamente successivi: addizionale regionale (Sicilia) all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF); tassa automobilistica per gli automezzi di proprieta' immatricolati in Sicilia strettamente necessari al ciclo di produzione di cui al programma di spesa ammesso al beneficio di cui all'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 e successive modificazioni e integrazioni o per il trasporto in conservazione condizionata dei prodotti, ammessi al predetto beneficio; imposta di registro, ipotecaria e catastale e di bollo per l'acquisto di beni immobili ricadenti nel territorio regionale connessi allo svolgimento dell'attivita' ammessa al beneficio di cui all'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 e successive modificazioni e integrazioni; f) di essere soggetto beneficiario dell'agevolazione di cui all'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni e che non e' stata disposta le revoca delle agevolazioni previste dal medesimo art. 1 del decreto-legge n. 91/2017. 2. Entro i successivi sessanta giorni dal termine ultimo previsto per l'invio delle istanze di cui al comma 1 e al successivo art. 7, l'Assessorato regionale dell'economia - Dipartimento delle finanze e del credito, sulla base del rapporto tra l'ammontare delle risorse stanziate per ciascun anno e l'ammontare complessivo dei contributi richiesti, determina la percentuale massima del contributo spettante e pubblica sul sito internet istituzionale della Regione siciliana (www.regione.sicilia.it) il riconoscimento ovvero il diniego dell'agevolazione e, nel primo caso, l'importo effettivamente spettante in «de minimis». Tale pubblicazione costituisce comunicazione ai beneficiari del riconoscimento del contributo. I soggetti ammessi al contributo possono presentare nell'anno successivo una nuova istanza, escludendo/riducendo, a pena di inammissibilita', dalla nuova stima della pianificazione dei versamenti annui delle imposte la stima dei versamenti ammessi ad agevolazione indicati nella precedente istanza. 3. L'Assessorato regionale dell'economia - Dipartimento delle finanze e del credito potra' richiedere ulteriore documentazione prevista dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento, se pertinente e necessaria ai fini istruttori. 4. L'utilizzo del contributo, il cui importo non deve essere superiore a quello indicato nell'istanza accolta in regime «de minimis», e' consentito entro il terzo anno successivo a quello di presentazione dell'istanza e comunque entro i limiti dell'importo maturato in ragione dei versamenti annui delle imposte di cui al precedente art. 3 effettuati nell'anno nel quale l'istanza e' stata presentata e nei due anni immediatamente successivi, comunicati annualmente nel mese di ottobre via PEC all'Assessorato regionale dell'economia - Dipartimento delle finanze e del credito, mediante perizia giurata redatta da soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, nonche' nell'elenco dei revisori contabili. In caso di incapienza, il contribuente puo' utilizzare il contributo residuo anche successivamente e, comunque non oltre il quarto anno successivo a quello di presentazione dell'istanza. In ogni caso, il contributo e' fruibile solo dalla data della comunicazione da parte dell'Assessorato regionale dell'economia - Dipartimento delle finanze e del credito via PEC all'indirizzo indicato nella domanda di agevolazione: a) della verifica, nei casi previsti dall'art. 10, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 2 dicembre 2005, n. 248 e successive modificazioni e integrazioni nonche' dalla normativa nazionale e regionale di riferimento, della regolarita' del documento unico di regolarita' contributiva (DURC); b) per importi di cui all'art. 91, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, ed ai sensi dell'art. 92, comma 5, del medesimo decreto legislativo, dell'acquisizione, dell'informazione antimafia liberatoria. 5. Il contributo e' utilizzabile esclusivamente in compensazione nei limiti dell'importo riconosciuto dall'Assessorato regionale dell'economia - Dipartimento delle finanze e del credito, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui e' stato comunicato dall'Assessorato regionale dell'economia - Dipartimento delle finanze e del credito il riconoscimento del contributo stesso, pena lo scarto dell'operazione di versamento. Per consentire all'Agenzia delle entrate di effettuare i controlli di cui al periodo precedente, l'Assessorato regionale dell'economia - Dipartimento delle finanze e del credito trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalita' telematiche entro il giorno 5 di ciascun mese, i dati dei soggetti ai quali, nel mese precedente, e' stato comunicato il riconoscimento del contributo, con i codici fiscali e i relativi importi, nonche' le eventuali variazioni e revoche intervenute in detto mese. Con convenzione con l'Agenzia delle entrate sono disciplinati i rapporti tra le Parti per la gestione operativa del predetto contributo da utilizzarsi in compensazione.