Art. 4 
 
              Richiesta e riconoscimento del contributo 
 
  1. Per accedere al contributo i soggetti di cui al precedente  art.
2 presentano, nel periodo compreso dal 15  maggio  al  31  maggio  di
ciascun anno un'istanza  all'Assessorato  regionale  dell'economia  -
Dipartimento delle finanze  e  del  credito,  il  cui  modello  e  le
modalita' di presentazione, sono adottati entro trenta  giorni  dalla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Regione  siciliana  del
presente  regolamento,  con  apposito  provvedimento   dell'Assessore
regionale per l'economia, nel quale sono indicati gli  identificativi
dell'impresa, l'ubicazione dei  locali  dove  si  svolge  l'attivita'
economica,  il  settore  di  appartenenza,   il   limite   di   aiuto
utilizzabile,  l'ammontare  complessivo  del  contributo   richiesto.
L'istanza deve, altresi', contenere, i seguenti elementi: 
    a) gli altri dati indicati nel provvedimento di approvazione  del
modello di istanza; 
    b)  l'impegno  ad  accettare  le   disposizioni   contenute   nel
regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione del 18  dicembre  2013,
relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del  Trattato  sul
funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti  «de   minimis»,   e
successive modificazioni; 
    c) l'indicazione, per  importi  di  cui  all'art.  91,  comma  1,
lettera b) del  decreto  legislativo  6  settembre  2011,  n.  159  e
successive   modificazioni    e    integrazioni,    degli    elementi
indispensabili per la richiesta da parte  dell'Assessorato  regionale
dell'economia -  Dipartimento  delle  finanze  e  del  credito  delle
informazioni antimafia; 
    d) l'indicazione, nei casi previsti dall'art. 10,  comma  7,  del
decreto-legge 30 settembre 2005, n.  203  convertito  in  legge,  con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 2 dicembre 2005, n. 248  e
successive  modificazioni  e  integrazioni  nonche'  dalla  normativa
nazionale e regionale di riferimento, degli  elementi  indispensabili
per la richiesta da parte dell'Assessorato regionale dell'economia  -
Dipartimento delle finanze e del credito -  del  Documento  unico  di
regolarita' contributiva; 
    e) l'indicazione annua della stima dei seguenti versamenti  annui
delle imposte di cui al precedente art. 3, con  riferimento  all'anno
nel quale l'istanza  e'  presentata  e  ai  due  anni  immediatamente
successivi: 
      addizionale regionale (Sicilia) all'imposta sul  reddito  delle
persone fisiche (IRPEF); 
      tassa  automobilistica  per   gli   automezzi   di   proprieta'
immatricolati  in  Sicilia  strettamente  necessari   al   ciclo   di
produzione di cui al programma di spesa ammesso al beneficio  di  cui
all'art. 1 del decreto-legge 20  giugno  2017,  n.  91  e  successive
modificazioni e integrazioni o  per  il  trasporto  in  conservazione
condizionata dei prodotti, ammessi al predetto beneficio; 
      imposta di registro, ipotecaria e  catastale  e  di  bollo  per
l'acquisto  di  beni  immobili  ricadenti  nel  territorio  regionale
connessi allo svolgimento dell'attivita' ammessa al beneficio di  cui
all'art. 1 del decreto-legge 20  giugno  2017,  n.  91  e  successive
modificazioni e integrazioni; 
    f) di  essere  soggetto  beneficiario  dell'agevolazione  di  cui
all'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n.  91  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  3  agosto  2017,  n.  123  e  successive
modificazioni e integrazioni e che non e' stata  disposta  le  revoca
delle agevolazioni previste dal medesimo art. 1 del decreto-legge  n.
91/2017. 
  2. Entro i successivi sessanta giorni dal termine  ultimo  previsto
per l'invio delle istanze di cui al comma 1 e al successivo  art.  7,
l'Assessorato regionale dell'economia - Dipartimento delle finanze  e
del credito, sulla base del rapporto tra  l'ammontare  delle  risorse
stanziate per ciascun anno e l'ammontare complessivo  dei  contributi
richiesti, determina la percentuale massima del contributo  spettante
e pubblica sul sito internet istituzionale  della  Regione  siciliana
(www.regione.sicilia.it)  il   riconoscimento   ovvero   il   diniego
dell'agevolazione  e,  nel  primo  caso,   l'importo   effettivamente
spettante   in   «de   minimis».   Tale   pubblicazione   costituisce
comunicazione ai beneficiari del  riconoscimento  del  contributo.  I
soggetti  ammessi  al   contributo   possono   presentare   nell'anno
successivo  una  nuova  istanza,  escludendo/riducendo,  a  pena   di
inammissibilita',  dalla  nuova  stima   della   pianificazione   dei
versamenti annui delle imposte la stima  dei  versamenti  ammessi  ad
agevolazione indicati nella precedente istanza. 
  3.  L'Assessorato  regionale  dell'economia  -  Dipartimento  delle
finanze e del  credito  potra'  richiedere  ulteriore  documentazione
prevista  dalla  normativa  comunitaria,  nazionale  e  regionale  di
riferimento, se pertinente e necessaria ai fini istruttori. 
  4. L'utilizzo del  contributo,  il  cui  importo  non  deve  essere
superiore a  quello  indicato  nell'istanza  accolta  in  regime  «de
minimis», e' consentito entro il terzo anno successivo  a  quello  di
presentazione dell'istanza e comunque  entro  i  limiti  dell'importo
maturato in ragione dei versamenti annui  delle  imposte  di  cui  al
precedente art. 3 effettuati nell'anno nel quale l'istanza  e'  stata
presentata e  nei  due  anni  immediatamente  successivi,  comunicati
annualmente nel mese di ottobre  via  PEC  all'Assessorato  regionale
dell'economia - Dipartimento delle finanze e  del  credito,  mediante
perizia giurata redatta da soggetti  iscritti  all'albo  dei  dottori
commercialisti,  dei  ragionieri  e   periti   commerciali,   nonche'
nell'elenco  dei  revisori  contabili.  In  caso  di  incapienza,  il
contribuente   puo'   utilizzare   il   contributo   residuo    anche
successivamente e, comunque non oltre il  quarto  anno  successivo  a
quello di presentazione dell'istanza. In ogni caso, il contributo  e'
fruibile   solo   dalla   data   della   comunicazione    da    parte
dell'Assessorato regionale dell'economia - Dipartimento delle finanze
e del  credito  via  PEC  all'indirizzo  indicato  nella  domanda  di
agevolazione: 
    a) della verifica, nei casi previsti dall'art. 10, comma  7,  del
decreto-legge 30 settembre 2005, n.  203  convertito  in  legge,  con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 2 dicembre 2005, n. 248  e
successive  modificazioni  e  integrazioni  nonche'  dalla  normativa
nazionale e regionale di riferimento, della regolarita' del documento
unico di regolarita' contributiva (DURC); 
    b) per importi di cui  all'art.  91,  comma  1,  lettera  b)  del
decreto  legislativo  6  settembre  2011,   n.   159   e   successive
modificazioni e integrazioni, ed ai sensi dell'art. 92, comma 5,  del
medesimo decreto  legislativo,  dell'acquisizione,  dell'informazione
antimafia liberatoria. 
  5. Il contributo e' utilizzabile  esclusivamente  in  compensazione
nei  limiti  dell'importo  riconosciuto  dall'Assessorato   regionale
dell'economia - Dipartimento delle finanze e del  credito,  ai  sensi
dell'art. 17  del  decreto  legislativo  9  luglio  1997,  n.  241  e
successive  modifiche  ed  integrazioni,  tramite  modello   F24   da
presentare esclusivamente attraverso i  servizi  telematici  messi  a
disposizione dall'Agenzia delle entrate, a decorrere  dal  giorno  10
del  mese  successivo  a  quello   in   cui   e'   stato   comunicato
dall'Assessorato regionale dell'economia - Dipartimento delle finanze
e del credito il riconoscimento del contributo stesso, pena lo scarto
dell'operazione  di  versamento.  Per  consentire  all'Agenzia  delle
entrate di effettuare i  controlli  di  cui  al  periodo  precedente,
l'Assessorato regionale dell'economia - Dipartimento delle finanze  e
del  credito  trasmette  all'Agenzia  delle  entrate,  con  modalita'
telematiche entro il giorno 5 di ciascun mese, i dati dei soggetti ai
quali, nel mese precedente, e' stato comunicato il riconoscimento del
contributo, con i codici fiscali e i  relativi  importi,  nonche'  le
eventuali  variazioni  e  revoche  intervenute  in  detto  mese.  Con
convenzione con l'Agenzia delle entrate sono disciplinati i  rapporti
tra le Parti per la gestione operativa  del  predetto  contributo  da
utilizzarsi in compensazione.