Art. 5 
 
                      Cumulo delle agevolazioni 
 
  1. Le agevolazioni previste dall'art. 17 della legge  regionale  12
maggio 2020, n. 9 in regime «de minimis» di cui al regolamento UE  n.
1407/2013  della  Commissione  del  18  dicembre  2013  e  successive
modificazioni e integrazioni sono cumulabili esclusivamente con altre
agevolazioni concesse all'impresa  a  titolo  di  «de  minimis»,  nei
limiti  dei  massimali  previsti  dai   regolamenti   «de   minimis».
L'Assessorato regionale dell'economia - Dipartimento delle finanze  e
del credito provvede  agli  adempimenti  relativi  agli  obblighi  di
interrogazione e di alimentazione del Registro nazionale degli  aiuti
di Stato di cui alla legge 29 luglio  2015,  n.  115  e  del  decreto
ministeriale  31   maggio   2017   e   successive   modificazioni   e
integrazioni.