Art. 5 Cumulo delle agevolazioni 1. Le agevolazioni previste dall'art. 17 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 in regime «de minimis» di cui al regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 e successive modificazioni e integrazioni sono cumulabili esclusivamente con altre agevolazioni concesse all'impresa a titolo di «de minimis», nei limiti dei massimali previsti dai regolamenti «de minimis». L'Assessorato regionale dell'economia - Dipartimento delle finanze e del credito provvede agli adempimenti relativi agli obblighi di interrogazione e di alimentazione del Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui alla legge 29 luglio 2015, n. 115 e del decreto ministeriale 31 maggio 2017 e successive modificazioni e integrazioni.