Art. 6 
 
                       Monitoraggio e sanzioni 
 
  1.  Il  riconoscimento  del  contributo  decade   o   e'   revocato
dall'Assessorato regionale dell'economia - Dipartimento delle finanze
e del credito: 
    a) nei casi previsti dalle norme fiscali e tributarie vigenti; 
    b) in caso di dichiarazioni mendaci  o  di  omesse  comunicazioni
previste dal presente regolamento o di falsa documentazione  prodotta
in sede di richiesta per il  riconoscimento  del  contributo  di  cui
all'art. 2, comma  1,  fatta  salva  l'applicazione  delle  ulteriori
disposizioni sanzionatorie previste in ambito penale; 
    c) qualora venga accertato il  mancato  rispetto  degli  obblighi
previsti dall'art. 17 della legge regionale 12  maggio  2020,  n.  9,
dalla  normativa  statale  e  comunitaria  richiamate  dal   medesimo
articolo, nonche' dei presupposti e delle condizioni previsti per  la
fruizione del contributo; 
    d) qualora  sia  stata  disposta  le  revoca  delle  agevolazioni
previste dall'art. 1 del  decreto-legge  20  giugno  2017,  n.  91  e
successive modificazioni e integrazioni. 
  2. Nei casi indicati al precedente comma 1  si  provvede  anche  al
recupero  del  beneficio  eventualmente  gia'  fruito  maggiorato  di
interessi e sanzioni di cui all'art. 9  del  decreto  legislativo  31
marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni ed integrazioni. 
  3.  L'Assessorato  regionale  dell'economia  -  Dipartimento  delle
finanze e del credito provvede al recupero anche mediante il  ricorso
alla procedura di iscrizione al  ruolo,  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica del 29  settembre  1973,  n.  602  e  del
decreto  legislativo  del  26  febbraio  1999,  n.  46  e  successive
modificazioni. 
  4. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente  decreto,
si  applicano   le   disposizioni   in   materia   di   liquidazione,
accertamento, riscossione e contenzioso, previste per le imposte  sui
redditi. 
  5.  L'Assessorato  regionale  dell'economia  -  Dipartimento  delle
finanze e del credito  puo'  in  ogni  momento  richiedere  ulteriore
documentazione  ritenuta  necessaria  al  fine   di   verificare   la
rispondenza degli elementi comunicati ai requisiti di  ammissibilita'
dei benefici previsti nell'art. 17 della legge  regionale  12  maggio
2020, n. 9 e nel presente regolamento. 
  6.  L'Assessorato  regionale  dell'economia  -  Dipartimento  delle
finanze e del credito verifica con il soggetto gestore  della  misura
agevolativa di cui all'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91
e successive modificazioni e integrazioni, il possesso dei  requisiti
e delle condizioni previsti nei confronti  dei  soggetti  beneficiari
della predetta misura e dell'eventuale adozione di  provvedimenti  di
revoca totale o parziale, verificando, altresi', che gli automezzi di
proprieta' immatricolati in Sicilia, per i  quali  e'  stata  versata
alla Regione Sicilia  la  tassa  automobilistica,  sono  strettamente
necessari al ciclo di produzione di cui al programma di spesa ammesso
dal beneficio di cui all'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 2017,  n.
91 e successive modificazioni e integrazioni o per  il  trasporto  in
conservazione condizionata dei prodotti. 
  7. I controlli in loco sono effettuati  dall'Assessorato  regionale
dell'economia - Dipartimento delle finanze e del  credito  presso  le
imprese beneficiarie delle agevolazioni.  L'universo  di  riferimento
per l'identificazione del campione da sottoporre ai controlli in loco
e' costituito  dalle  imprese  beneficiarie  delle  agevolazioni.  Il
campione da estrarre rappresentera' non meno del 10% dell'universo di
riferimento. Il campione, rappresentativo del  predetto  universo  di
riferimento, e' individuato con una metodologia mista, sulla base  di
criteri di ordine casuale e di rafforzamento dei controlli relativi a
particolari  categorie  di  imprese,   tenuto   conto   anche   delle
indicazioni emerse dalle risultanze degli accertamenti d'ufficio. 
  8. Ai fini degli  adempimenti  di  cui  al  comma  5,  i  documenti
giustificativi  relativi  alle  spese  rendicontate  sono  tenuti   a
disposizione dal soggetto beneficiario nei limiti e  nelle  modalita'
di cui alle disposizioni di legge di riferimento. In  ogni  fase  del
procedimento,  il  soggetto  beneficiario  consente  e  favorisce  lo
svolgimento di tutti i  controlli,  ispezioni  e  monitoraggi,  anche
mediante sopralluoghi. 
  9. Ai fini dell'attivita'  di  monitoraggio  e  controllo,  con  la
convenzione di cui  all'art.  4,  comma  5,  sono  concordate,  entro
sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento,
le modalita' telematiche per la trasmissione dei dati  relativi  alle
agevolazioni di cui all'art. 2, comma 1, utilizzate in  compensazione
ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e
successive modificazioni e integrazioni. 
  10. Qualora l'Agenzia delle entrate, nell'ambito dei propri  poteri
istituzionali in materia  di  attivita'  di  controllo  sul  corretto
adempimento  degli  obblighi  fiscali  da  parte   dei   beneficiari,
individua situazioni di non corretta fruizione delle agevolazioni  di
cui all'art. 2,  comma  1,  provvede  a  comunicarlo  all'Assessorato
regionale dell'economia - Dipartimento delle finanze  e  del  credito
che, previe verifiche per quanto di competenza, procede ai sensi  del
presente articolo. 
  11. I soggetti beneficiari delle  agevolazioni  concesse  ai  sensi
dell'art. 17 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 sono tenuti a
comunicare tempestivamente all'Assessorato regionale dell'economia  -
Dipartimento  delle  finanze  e  del  credito  l'eventuale   perdita,
successivamente all'accoglimento dell'istanza di agevolazione  ovvero
nelle more della comunicazione da  parte  dell'Assessorato  regionale
dell'economia  -  Dipartimento  delle  finanze  e  del  credito   del
contributo spettante definitivo, dei requisiti di  ammissibilita'  ai
benefici previsti dall'art. 17 della legge regionale 12 maggio  2020,
n. 9. Gli stessi soggetti beneficiari devono consentire e favorire in
ogni fase del procedimento,  lo  svolgimento  di  tutte  le  fasi  di
controllo,  ispezione  e  monitoraggio,   disposti   dall'Assessorato
regionale dell'economia - Dipartimento delle finanze e del credito  e
dall'Agenzia delle entrate.