Art. 2 
 
         Modifiche al capo I del titolo VII del r.r. 1/2002 
 
  1. Alla rubrica del capo I del titolo VII del r.r. 1/2002 le parole
«Dotazione organica e profili professionali»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Dotazione organica, profili professionali  e  reclutamento
del personale». 
  2. Al capo I del titolo VII del regolamento regionale  6  settembre
2002 n. 1, dopo l'art. 205, e' inserito il seguente: 
    «Art. 205-bis (Reclutamento del personale). - 1. Le  disposizioni
che disciplinano le modalita' di  accesso  all'impiego  regionale,  i
requisiti generali, il bando di concorso, lo svolgimento delle  prove
concorsuali, la composizione delle  commissioni  esaminatrici  e  gli
adempimenti delle stesse, sono indicate nell'Allegato "O", parte I. 
    2. Le disposizioni relative alla validita' delle graduatorie  dei
concorsi,  alle  modalita'  di  utilizzo,  agli  accordi  con   altre
amministrazioni per l'utilizzo delle graduatorie  e  al  conferimento
dei posti disponibili agli idonei, sono indicate  nell'Allegato  "O",
parte II. 
    3.  Si  considerano  posti  disponibili  da  ricoprire   mediante
selezione sia quelli vacanti alla data  del  bando,  sia  quelli  che
risulteranno tali per effetto dei collocamenti a riposo previsti  nei
dodici mesi successivi; questi ultimi  sono  coperti  al  verificarsi
delle singole vacanze qualora la selezione venga conclusa prima.