Art. 4 
 
        Modifiche all'allegato «L» del regolamento regionale 
                       6 settembre 2002, n. 1 
 
  1. L'allegato «L» del r.r. 1/2002 e' sostituito dal seguente: 
 
                                                         Allegato «L» 
 
              MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE 
                    PER L'ACCESSO ALLA DIRIGENZA 
 
                               Punto 1 
                         Concorso per esami 
 
  1. Il concorso per esami, al quale possono partecipare  i  soggetti
di cui all'art. 181, comma 1, consiste in due prove scritte ed in una
prova orale, sulle materie indicate nel bando di concorso: 
    a) le due prove scritte sono volte ad accertare  la  preparazione
del  candidato  sia  sotto  il  profilo  teorico,  sia  sotto  quello
applicativo-operativo. La prima prova scritta, a  contenuto  teorico,
consiste nello svolgimento di un elaborato  in  una  o  piu'  materie
indicate nel bando di concorso ed e' mirata ad accertare l'attitudine
del candidato all'analisi e  alla  riflessione  critica.  La  seconda
prova scritta, che puo' essere anche a contenuto teorico  -  pratico,
e' mirata a verificare, oltre alla conoscenza di una o  piu'  materie
indicate nel bando, anche l'attitudine del candidato  alla  soluzione
di problematiche connesse all'attivita' dirigenziale; 
    b) la prova orale  consiste  in  un  colloquio  interdisciplinare
sulle materie indicate nel bando di concorso e mira ad  accertare  la
preparazione   e   la   professionalita'   del   candidato,   nonche'
l'attitudine   all'espletamento    delle    funzioni    dirigenziali.
Nell'ambito della prova orale e' accertata, altresi',  la  conoscenza
della lingua inglese e la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e
delle applicazioni informatiche piu' diffuse. 
  2. Ciascuna prova e' valutata in centesimi e  si  intende  superata
con un punteggio non inferiore a settanta centesimi. 
  3.  Il  punteggio  complessivo  e'  determinato  sommando  i   voti
riportati nelle due prove scritte e il  voto  riportato  nella  prova
orale. 
 
                              Punto 2. 
                    Concorso per titoli ed esami 
 
  1. Nel concorso per titoli ed esami, al quale possono partecipare i
soggetti di cui all'art. 181, comma 1 del r.r.  ai  titoli  non  puo'
essere  attribuito  un  punteggio  complessivo  superiore  a  35/100,
suddiviso tra le diverse categorie  dei  titoli  medesimi.  Il  bando
indica i titoli  valutabili  ed  il  punteggio  massimo  agli  stessi
attribuibile, singolarmente e per categorie di titoli. 
  2. La valutazione dei titoli e' effettuata dopo le prove scritte  e
prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati. 
  3. Le prove di esame si svolgono secondo le modalita' previste  dal
punto 1. 
  4.  Il  punteggio  complessivo  e'  determinato  sommando  i   voti
riportati nelle due prove scritte,  il  voto  riportato  nella  prova
orale e il punteggio  conseguito  in  seguito  alla  valutazione  dei
titoli. 
 
                              Punto 3. 
                         Prove preselettive 
 
  1.  Le  prove  di  esame  possono  essere  precedute  da  forme  di
preselezione predisposte anche da aziende specializzate in  selezione
del personale. Il bando, in ragione del  numero  dei  posti  messi  a
concorso, indica i presupposti del ricorso alla  prova  preselettiva.
La prova preselettiva e' articolata in quesiti  a  risposta  multipla
riguardanti l'accertamento della conoscenza  delle  materie  indicate
nel  bando  di  concorso,  nonche'  il   possesso   delle   capacita'
attitudinali, con particolare riferimento alle capacita' di analisi e
di logicita' del ragionamento. 
  2. Il punteggio conseguito nella prova  preselettiva  non  concorre
alla formazione del voto finale di merito. Alle  prove  scritte  sono
ammessi i  candidati  che,  dopo  la  prova  preselettiva,  risultino
collocati nel relativo elenco, entro i primi posti  corrispondenti  a
tre volte il numero  dei  posti  messi  a  concorso.  Il  numero  dei
candidati ammessi puo' essere aumentato solo nel  caso  di  candidati
classificatisi ex aequo. 
 
                              Punto 4. 
                    Ciclo di attivita' formative 
 
  1. Anteriormente al conferimento del primo incarico dirigenziale, i
vincitori  dei  concorsi,  qualora   l'amministrazione   lo   ritenga
opportuno, frequentano cicli di attivita'  formative  organizzati  da
enti, istituti o aziende pubbliche o private. I cicli comprendono  un
periodo di attivita' didattica e un periodo di applicazione pratica. 
  2. I cicli formativi si svolgono secondo il  programma  predisposto
dall'amministrazione  tenendo  conto,  anche  ai  fini  della  durata
complessiva e della loro articolazione, delle specifiche  metodologie
formative di volta in  volta  previste  in  relazione  ai  fabbisogni
professionali da soddisfare, e di eventuali periodi  di  integrazione
tra i diversi cicli formativi. 
  3. Per i vincitori dei concorsi il ciclo formativo  ha  una  durata
massima non superiore a diciotto mesi e si articola in un periodo  di
attivita' didattica non inferiore al  trenta  per  cento  dell'intera
durata e in un periodo di applicazione non inferiore al sessanta  per
cento dell'intera durata. 
  4. I periodi dedicati alla  didattica  e  all'applicazione  pratica
sono distribuiti nell'arco temporale del ciclo formativo  secondo  il
programma stabilito dall'amministrazione. 
  5.   I   periodi   di   applicazione   possono   svolgersi   presso
amministrazioni   italiane   o   straniere,    enti    o    organismi
internazionali, aziende pubbliche o private,  secondo  modalita'  che
assicurino  l'acquisizione  di  un  ampio   spettro   di   esperienze
professionali. 
  6. L'attivita' didattica  e'  di  regola  organizzata  in  modo  da
assicurare che parte di essa si svolga in collaborazione con istituti
universitari  italiani  o  stranieri  ovvero   primarie   istituzioni
formative pubbliche o private. Tali forme di  collaborazione  possono
riguardare almeno un terzo delle attivita'  didattiche  previste  dal
ciclo formativo. 
  7. Il programma di ciascun ciclo formativo deve comunque  prevedere
tempi e modalita' di valutazione sia delle attivita'  didattiche  sia
di quelle svolte nell'ambito dei  periodi  di  applicazione,  con  la
verifica del livello di professionalita'  acquisito  al  termine  del
ciclo. Per ciascun partecipante sono annotati su  un'apposita  scheda
curriculare i risultati della valutazione continua e  della  verifica
finale. 
 
                              Punto 5. 
                      Commissioni esaminatrici 
 
  1. Le commissioni esaminatrici  dei  concorsi  per  l'accesso  alla
dirigenza, sono nominate con determinazione del direttore  competente
in materia di personale e sono composte da almeno tre membri, di  cui
uno con funzioni di presidente. Il  provvedimento  di  nomina  indica
anche un supplente per ciascun componente. 
  2.  Non  possono  far  parte  delle  commissioni   esaminatrici   i
componenti dell'organo di direzione politica,  coloro  che  ricoprano
cariche politiche o che siano rappresentanti  sindacali  o  designati
dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni
professionali.  Almeno  un  terzo  dei  posti  di  componente   delle
commissioni di concorso, salva motivata impossibilita', e'  riservato
alle donne. 
  3. Per i concorsi per l'accesso alla dirigenza,  il  presidente  e'
scelto fra i dirigenti  della  regione  o  di  altre  amministrazioni
pubbliche che ricoprano o abbiano ricoperto un incarico di  direzione
di  strutture  apicali,  ovvero  tra  i  magistrati   amministrativi,
ordinari e contabili, avvocati dello Stato, nonche' tra i  professori
di prima fascia di universita' statali o equiparate, anche  collocati
a riposo. 
  4. Gli altri due  o  piu'  componenti  sono  scelti  tra  dirigenti
regionali o di altre amministrazioni pubbliche, professori  di  ruolo
di universita' statali o equiparate, anche straniere, nonche' esperti
nelle materie di  esame  oggetto  dei  concorsi,  anche  collocati  a
riposo. 
  5. Le funzioni di segretario sono svolte da personale  appartenente
alla categoria D. 
  6. Le commissioni  esaminatrici  possono  essere  integrate  da  un
componente esperto nella lingua inglese e da un componente esperto in
informatica. 
  7.  Quando  le  prove  scritte  abbiano  luogo  in  piu'  sedi,  si
costituisce in ciascuna sede un comitato di vigilanza, presieduto  da
un membro  della  commissione  e  costituito  da  due  dipendenti  di
categoria non inferiore alla D  e  da  un  segretario  scelto  tra  i
dipendenti di categoria D. 
 
                              Punto 6. 
                              Compensi 
 
  1. A ciascun componente esterno all'amministrazione regionale delle
commissioni esaminatrici di concorso viene  corrisposto  un  compenso
base pari a euro 400,00. 
  2. Il compenso previsto dal comma 1 e' aumentato del 20  per  cento
per i presidenti  delle  commissioni  esaminatrici  e  ridotto  della
stessa percentuale per i segretari delle commissioni stesse. 
  3.   Ai   componenti   delle   commissioni   esaminatrici   esterni
all'amministrazione regionale, compete un gettone  di  presenza,  per
ogni giornata di effettiva partecipazione  alle  sedute,  di  importo
pari a euro 150,00. 
  4. Ai componenti che si dimettono dall'incarico o  sono  dichiarati
decaduti, i compensi base sono  dovuti  in  misura  proporzionale  al
numero delle sedute di commissione cui hanno partecipato. 
 
                              Punto 7. 
                       Disposizioni di rinvio 
 
  1. Per la predisposizione del bando di concorso,  la  presentazione
delle domande di ammissione, lo svolgimento delle prove  concorsuali,
gli  adempimenti  della  commissione  e  per  ogni  altro  aspetto  e
procedura inerente allo svolgimento dei concorsi per  l'accesso  alla
dirigenza, si rinvia alla disciplina contenuta nell'allegato "O"  del
regolamento regionale n. 1/2002.»