Art. 4 Modifiche all'allegato «L» del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 1. L'allegato «L» del r.r. 1/2002 e' sostituito dal seguente: Allegato «L» MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE PER L'ACCESSO ALLA DIRIGENZA Punto 1 Concorso per esami 1. Il concorso per esami, al quale possono partecipare i soggetti di cui all'art. 181, comma 1, consiste in due prove scritte ed in una prova orale, sulle materie indicate nel bando di concorso: a) le due prove scritte sono volte ad accertare la preparazione del candidato sia sotto il profilo teorico, sia sotto quello applicativo-operativo. La prima prova scritta, a contenuto teorico, consiste nello svolgimento di un elaborato in una o piu' materie indicate nel bando di concorso ed e' mirata ad accertare l'attitudine del candidato all'analisi e alla riflessione critica. La seconda prova scritta, che puo' essere anche a contenuto teorico - pratico, e' mirata a verificare, oltre alla conoscenza di una o piu' materie indicate nel bando, anche l'attitudine del candidato alla soluzione di problematiche connesse all'attivita' dirigenziale; b) la prova orale consiste in un colloquio interdisciplinare sulle materie indicate nel bando di concorso e mira ad accertare la preparazione e la professionalita' del candidato, nonche' l'attitudine all'espletamento delle funzioni dirigenziali. Nell'ambito della prova orale e' accertata, altresi', la conoscenza della lingua inglese e la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse. 2. Ciascuna prova e' valutata in centesimi e si intende superata con un punteggio non inferiore a settanta centesimi. 3. Il punteggio complessivo e' determinato sommando i voti riportati nelle due prove scritte e il voto riportato nella prova orale. Punto 2. Concorso per titoli ed esami 1. Nel concorso per titoli ed esami, al quale possono partecipare i soggetti di cui all'art. 181, comma 1 del r.r. ai titoli non puo' essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 35/100, suddiviso tra le diverse categorie dei titoli medesimi. Il bando indica i titoli valutabili ed il punteggio massimo agli stessi attribuibile, singolarmente e per categorie di titoli. 2. La valutazione dei titoli e' effettuata dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati. 3. Le prove di esame si svolgono secondo le modalita' previste dal punto 1. 4. Il punteggio complessivo e' determinato sommando i voti riportati nelle due prove scritte, il voto riportato nella prova orale e il punteggio conseguito in seguito alla valutazione dei titoli. Punto 3. Prove preselettive 1. Le prove di esame possono essere precedute da forme di preselezione predisposte anche da aziende specializzate in selezione del personale. Il bando, in ragione del numero dei posti messi a concorso, indica i presupposti del ricorso alla prova preselettiva. La prova preselettiva e' articolata in quesiti a risposta multipla riguardanti l'accertamento della conoscenza delle materie indicate nel bando di concorso, nonche' il possesso delle capacita' attitudinali, con particolare riferimento alle capacita' di analisi e di logicita' del ragionamento. 2. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito. Alle prove scritte sono ammessi i candidati che, dopo la prova preselettiva, risultino collocati nel relativo elenco, entro i primi posti corrispondenti a tre volte il numero dei posti messi a concorso. Il numero dei candidati ammessi puo' essere aumentato solo nel caso di candidati classificatisi ex aequo. Punto 4. Ciclo di attivita' formative 1. Anteriormente al conferimento del primo incarico dirigenziale, i vincitori dei concorsi, qualora l'amministrazione lo ritenga opportuno, frequentano cicli di attivita' formative organizzati da enti, istituti o aziende pubbliche o private. I cicli comprendono un periodo di attivita' didattica e un periodo di applicazione pratica. 2. I cicli formativi si svolgono secondo il programma predisposto dall'amministrazione tenendo conto, anche ai fini della durata complessiva e della loro articolazione, delle specifiche metodologie formative di volta in volta previste in relazione ai fabbisogni professionali da soddisfare, e di eventuali periodi di integrazione tra i diversi cicli formativi. 3. Per i vincitori dei concorsi il ciclo formativo ha una durata massima non superiore a diciotto mesi e si articola in un periodo di attivita' didattica non inferiore al trenta per cento dell'intera durata e in un periodo di applicazione non inferiore al sessanta per cento dell'intera durata. 4. I periodi dedicati alla didattica e all'applicazione pratica sono distribuiti nell'arco temporale del ciclo formativo secondo il programma stabilito dall'amministrazione. 5. I periodi di applicazione possono svolgersi presso amministrazioni italiane o straniere, enti o organismi internazionali, aziende pubbliche o private, secondo modalita' che assicurino l'acquisizione di un ampio spettro di esperienze professionali. 6. L'attivita' didattica e' di regola organizzata in modo da assicurare che parte di essa si svolga in collaborazione con istituti universitari italiani o stranieri ovvero primarie istituzioni formative pubbliche o private. Tali forme di collaborazione possono riguardare almeno un terzo delle attivita' didattiche previste dal ciclo formativo. 7. Il programma di ciascun ciclo formativo deve comunque prevedere tempi e modalita' di valutazione sia delle attivita' didattiche sia di quelle svolte nell'ambito dei periodi di applicazione, con la verifica del livello di professionalita' acquisito al termine del ciclo. Per ciascun partecipante sono annotati su un'apposita scheda curriculare i risultati della valutazione continua e della verifica finale. Punto 5. Commissioni esaminatrici 1. Le commissioni esaminatrici dei concorsi per l'accesso alla dirigenza, sono nominate con determinazione del direttore competente in materia di personale e sono composte da almeno tre membri, di cui uno con funzioni di presidente. Il provvedimento di nomina indica anche un supplente per ciascun componente. 2. Non possono far parte delle commissioni esaminatrici i componenti dell'organo di direzione politica, coloro che ricoprano cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali. Almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso, salva motivata impossibilita', e' riservato alle donne. 3. Per i concorsi per l'accesso alla dirigenza, il presidente e' scelto fra i dirigenti della regione o di altre amministrazioni pubbliche che ricoprano o abbiano ricoperto un incarico di direzione di strutture apicali, ovvero tra i magistrati amministrativi, ordinari e contabili, avvocati dello Stato, nonche' tra i professori di prima fascia di universita' statali o equiparate, anche collocati a riposo. 4. Gli altri due o piu' componenti sono scelti tra dirigenti regionali o di altre amministrazioni pubbliche, professori di ruolo di universita' statali o equiparate, anche straniere, nonche' esperti nelle materie di esame oggetto dei concorsi, anche collocati a riposo. 5. Le funzioni di segretario sono svolte da personale appartenente alla categoria D. 6. Le commissioni esaminatrici possono essere integrate da un componente esperto nella lingua inglese e da un componente esperto in informatica. 7. Quando le prove scritte abbiano luogo in piu' sedi, si costituisce in ciascuna sede un comitato di vigilanza, presieduto da un membro della commissione e costituito da due dipendenti di categoria non inferiore alla D e da un segretario scelto tra i dipendenti di categoria D. Punto 6. Compensi 1. A ciascun componente esterno all'amministrazione regionale delle commissioni esaminatrici di concorso viene corrisposto un compenso base pari a euro 400,00. 2. Il compenso previsto dal comma 1 e' aumentato del 20 per cento per i presidenti delle commissioni esaminatrici e ridotto della stessa percentuale per i segretari delle commissioni stesse. 3. Ai componenti delle commissioni esaminatrici esterni all'amministrazione regionale, compete un gettone di presenza, per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute, di importo pari a euro 150,00. 4. Ai componenti che si dimettono dall'incarico o sono dichiarati decaduti, i compensi base sono dovuti in misura proporzionale al numero delle sedute di commissione cui hanno partecipato. Punto 7. Disposizioni di rinvio 1. Per la predisposizione del bando di concorso, la presentazione delle domande di ammissione, lo svolgimento delle prove concorsuali, gli adempimenti della commissione e per ogni altro aspetto e procedura inerente allo svolgimento dei concorsi per l'accesso alla dirigenza, si rinvia alla disciplina contenuta nell'allegato "O" del regolamento regionale n. 1/2002.»